Sentenza del 01/10/2015 n. 19609 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per escutere una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un rimborso IVA ritenuto non spettante. La compagnia aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, vizi intrinseci, carenza di titolo, decadenza dell'azione accertatrice e intervenuta definizione agevolata della lite da parte del contribuente. La CTR aveva ritenuto competente il giudice tributario e aveva escluso la debenza della garanzia, considerando estinto il debito principale per effetto del condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa decisione, sostenendo che il credito derivante dalla garanzia ha natura civilistica e deve essere valutato dal giudice ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale della compagnia. Ha cassato la sentenza della CTR per difetto di giurisdizione e ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che la polizza prevista per il rimborso accelerato dell'IVA costituisce un contratto autonomo di garanzia: l'obbligazione del garante conserva natura privatistica e autonoma rispetto al debito tributario. La presenza di una cartella di pagamento non determina quindi, da sola, la competenza del giudice tributario. La Vittoria Assicurazioni è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 7.500 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La polizza fideiussoria è prevista al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA in forma accelerata.
La garanzia prestata per ottenere il rimborso IVA anticipato configura, secondo la Cassazione, un contratto autonomo di garanzia, distinto dal rapporto tributario sottostante.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3-bis, comma 1
È richiamato quale base normativa del rimborso IVA garantito dalla polizza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
La norma delimita la giurisdizione tributaria, che non comprende le controversie aventi a oggetto esclusivamente un rapporto contrattuale privatistico di garanzia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d)
Alla lettera d) è prevista l'impugnazione della cartella di pagamento.
L'inclusione della cartella tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario non è sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria quando il petitum sostanziale riguarda un'obbligazione autonoma di garanzia.
La definizione agevolata della lite tributaria può incidere sul rapporto fiscale principale, ma non determina automaticamente la competenza del giudice tributario né, in questa pronuncia, viene esaminata nel merito rispetto agli effetti sulla garanzia.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1 e 3
È la disposizione processuale invocata per denunciare il difetto di giurisdizione e la violazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 1
Ha consentito alla Cassazione di cassare la sentenza e dichiarare direttamente la giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla natura effettiva della pretesa e al rapporto giuridico dedotto, non semplicemente in base all'atto impugnato.
- La cartella di pagamento non rende automaticamente tributaria ogni controversia: se la contestazione riguarda il rapporto contrattuale tra ente beneficiario e garante, la competenza spetta al giudice ordinario.
- L'obbligazione di garanzia e il debito principale sono giuridicamente distinti; la natura tributaria del debito garantito non si comunica necessariamente alla garanzia.
- Nel caso di polizze prestate per ottenere rimborsi IVA accelerati, la garanzia può essere qualificata come autonoma, con conseguente applicazione delle regole civilistiche e devoluzione delle controversie al giudice ordinario.
- La definizione agevolata o l'estinzione del debito tributario principale non comportano automaticamente l'estinzione della garanzia autonoma: l'effetto deve essere valutato alla luce del contenuto della polizza e della natura dell'obbligazione garantita.
- Quando si contesta direttamente l'esistenza o la validità del debito tributario, la controversia può rientrare nella giurisdizione tributaria; quando si contesta l'obbligo contrattuale del garante, la controversia appartiene ordinariamente al giudice civile.
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