Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - imposte dirette ed IVA - frodi carosello - fornitore - soggetto interposto - cessionario - consapevolezza della frode - Amministrazione e contribuente - onere della prova - ripartizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la contestazione di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello, con riferimento a imposte dirette e IVA. L’Amministrazione sosteneva che il fornitore indicato nelle fatture fosse un soggetto interposto o una cartiera e che il cessionario fosse consapevole della frode. In questi casi, l’Amministrazione deve dimostrare che il soggetto formalmente emittente le fatture non era il reale esecutore delle operazioni; il contribuente deve invece provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la propria estraneità alla frode. La semplice esibizione delle fatture, la regolarità della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti non sono sufficienti, perché possono essere elementi precostituiti per simulare operazioni reali.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata sulla base di una pluralità di elementi: il fornitore non disponeva di una sede operativa, di personale, di mezzi o di un magazzino; i pagamenti transitavano su un conto presso una banca austriaca; inoltre, la merce veniva rivenduta a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dalla casa madre alle concessionarie locali. Tali circostanze hanno consentito di qualificare il fornitore come soggetto interposto o cartiera e di ritenere che il cessionario fosse consapevole, o quantomeno avrebbe dovuto esserlo, della frode. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare che il fornitore formale era un soggetto interposto o una cartiera.
- Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva realtà delle operazioni e di avere adottato ogni ragionevole cautela per escludere la propria consapevolezza della frode.
- Fatture, scritture contabili regolari e pagamenti tracciabili, considerati isolatamente, non provano l’effettività dell’operazione né la buona fede del cessionario.
- L’assenza di una struttura imprenditoriale reale, di personale, mezzi e magazzino costituisce un forte indizio della natura fittizia o interposta del fornitore.
- Prezzi anomali, flussi finanziari verso conti esteri e condizioni commerciali non coerenti con il mercato possono dimostrare che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La valutazione deve essere complessiva: la consapevolezza del cessionario può essere desunta da una pluralità di circostanze oggettive, anche senza la prova di una partecipazione diretta all’accordo fraudolento.
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