Sentenza del 01/10/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Imperia
IMPOSTE SUI REDDITI - amministratori - compensi - delibera di approvazione - omissione - quantificazione - verbali non trascritti nel libro soci - prova - irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. In assenza di una specifica delibera assembleare, la quantificazione dei compensi non poteva essere provata mediante verbali privi di adeguati requisiti formali e di data certa. È stato quindi escluso che l'approvazione del bilancio o la produzione di documenti non formalizzati potessero dimostrare validamente l'importo dei compensi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prova dell'esistenza e della quantificazione dei compensi degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. civ., se lo statuto non stabilisce il compenso, è necessaria una specifica delibera assembleare; tale delibera non può essere desunta implicitamente dall'approvazione del bilancio. Il contribuente aveva cercato di dimostrare l'ammontare dei compensi mediante verbali assembleari non trascritti nel libro soci e non sottoscritti, quindi privi di data certa.
Norme richiamate
Art. 2389, primo comma, codice civile
Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.
Il compenso degli amministratori deve essere determinato da una specifica delibera assembleare, quando lo statuto non ne stabilisce l'importo o i criteri. L'approvazione del bilancio non sostituisce tale deliberazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21933/2008
La delibera di approvazione del bilancio non può considerarsi implicitamente deliberativa della misura del compenso degli amministratori.
La Suprema Corte richiede una manifestazione assembleare espressa e specifica per la determinazione dei compensi degli amministratori.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente compensi agli amministratori è opportuno che l'importo sia previamente determinato da una specifica delibera assembleare, salvo che sia già previsto dallo statuto.
- L'approvazione del bilancio, anche se il compenso risulta contabilizzato, non dimostra da sola l'esistenza di una valida delibera di determinazione del compenso.
- Verbali non sottoscritti, non trascritti nei libri sociali o comunque privi di data certa hanno una forza probatoria insufficiente per dimostrare l'ammontare dei compensi in caso di contestazione fiscale.
- La società e l'amministratore devono conservare documentazione societaria formalmente regolare, coerente con la contabilità e idonea a dimostrare sia l'approvazione sia la quantificazione del compenso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 672 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 693 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 4281 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →