Sentenza del 01/10/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO - sottoscrizione - funzionario delegato - produzione della delega in giudizio -necessità - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se l’avviso di accertamento fosse valido quando sottoscritto da un funzionario preposto al reparto competente, senza che l’Agenzia producesse in giudizio una specifica delega conferita dal direttore dell’ufficio. Il contribuente sosteneva che l’assenza della delega documentata determinasse l’invalidità dell’atto.
La decisione
La sottoscrizione è stata ritenuta valida. Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6691/2014, secondo cui il funzionario preposto al reparto competente è organicamente legittimato a rappresentare l’ufficio anche senza una specifica delega agli atti, è stato esteso anche agli atti impositivi. Non è quindi necessaria la produzione in giudizio della delega, salvo che il contribuente eccepisca e dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all’ufficio o non era preposto al reparto competente.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 6691/2014
"riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze"
La persona preposta al reparto competente è considerata munita di una delega generale implicita a sostituire il direttore nelle competenze proprie del reparto, senza necessità di una delega specifica prodotta in giudizio.
Massime di principio
- La mancata produzione della delega del funzionario sottoscrittore non comporta automaticamente l’invalidità dell’avviso di accertamento.
- La sottoscrizione dell’atto è normalmente valida quando proviene dal direttore dell’ufficio o dal funzionario formalmente preposto al reparto competente.
- Chi contesta la validità della sottoscrizione deve allegare e dimostrare elementi concreti, come la mancata appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’assenza della sua preposizione al reparto competente.
- La contestazione generica dell’assenza di delega, senza prova della carenza di qualifica o appartenenza del firmatario, non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 672 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 693 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 4281 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →