Sentenza del 01/10/2015 n. 672 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA - Operazioni intracomunitarie - Iscrizione presso il registro VIES - Requisito necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata richiesta di iscrizione al VIES preclude al contribuente la possibilità di effettuare validamente operazioni intracomunitarie. Il comportamento concludente non è stato ritenuto sufficiente a sanare l'assenza del requisito formale, poiché l'Amministrazione non avrebbe potuto svolgere i controlli preventivi necessari. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come operazioni intracomunitarie, ai fini IVA, le cessioni effettuate da un contribuente non formalmente iscritto al registro VIES. Il ricorrente sosteneva che il proprio comportamento concreto e l'effettiva realizzazione delle operazioni potessero supplire alla mancata iscrizione. La decisione ha invece ritenuto necessaria la preventiva richiesta formale di iscrizione, in quanto funzionale ai controlli dell'Amministrazione finanziaria e alla prevenzione delle frodi IVA.
Norme richiamate
Normativa IVA sull'iscrizione al registro VIES
L'iscrizione, previa richiesta formale, è considerata requisito necessario per effettuare operazioni intracomunitarie. La sua mancanza impedisce di attribuire alle operazioni il relativo trattamento IVA intracomunitario.
Normativa europea e nazionale sui controlli delle operazioni intracomunitarie e sulla prevenzione delle frodi IVA
Gli adempimenti formali collegati al VIES svolgono una funzione di controllo e di prevenzione delle frodi; pertanto non possono essere sostituiti dal mero comportamento concludente del contribuente.
Massime di principio
- Prima di effettuare operazioni intracomunitarie, il contribuente deve verificare di aver presentato la richiesta di iscrizione al VIES e di risultare effettivamente abilitato.
- La concreta esecuzione dell'operazione, la fatturazione o la buona fede del contribuente non sostituiscono necessariamente gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina IVA.
- Gli obblighi formali finalizzati ai controlli antifrode possono essere considerati requisiti sostanziali ai fini dell'applicazione del regime intracomunitario.
- In assenza di iscrizione o abilitazione VIES, l'operazione può essere riqualificata secondo il regime IVA ordinario, con possibili recuperi d'imposta, sanzioni e interessi.
- La verifica dello status VIES della controparte e della propria posizione dovrebbe essere documentata e svolta prima dell'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 693 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 1 ott 2015Sentenza del 01/10/2015 n. 4281 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →