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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 693 - Comm. Trib. Prov. Brescia

SANZIONI - Indebito utilizzo del credito IVA - Compensazione infra annuale - Sanzioni ex art. 27 d.l. 185/2008 - Sussistenza del credito - Sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del d.l. 185/2008, riservata all'utilizzo di crediti inesistenti. In presenza di un credito IVA reale, sebbene indebitamente utilizzato in compensazione, deve essere applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. L'esito concreto in favore del ricorrente o del resistente non è determinabile dal solo estratto fornito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'indebita utilizzazione in compensazione di un credito IVA durante l'anno. Il credito, tuttavia, non era contestato quanto alla sua esistenza e consistenza; la contestazione riguardava quindi esclusivamente il suo utilizzo indebito o anticipato, non la natura inesistente del credito.

Norme richiamate

  • Art. 27 del decreto-legge n. 185/2008

    Sanzione per l'utilizzo di crediti inesistenti

    La disposizione si applica quando il credito utilizzato in compensazione è inesistente. Non può essere applicata se il credito IVA esiste ed è determinato nella sua consistenza, anche qualora sia stato utilizzato indebitamente.

  • Art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997

    È la disposizione sanzionatoria applicabile all'indebito utilizzo in compensazione di un credito effettivamente esistente, anche quando l'utilizzo sia avvenuto in violazione delle modalità o dei limiti temporali previsti.

Massime di principio

  • Per individuare la sanzione applicabile occorre distinguere tra credito inesistente e credito esistente ma utilizzato indebitamente.
  • La sanzione prevista per i crediti inesistenti non può essere applicata quando l'Amministrazione finanziaria riconosce, o comunque non contesta, l'esistenza e l'ammontare del credito.
  • In caso di compensazione infrannuale o effettuata prima del momento consentito, la violazione riguarda normalmente l'utilizzo del credito e non la sua inesistenza; trova quindi applicazione la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997.
  • La qualificazione giuridica della violazione deve essere effettuata sulla base della reale natura del credito e non soltanto del fatto che la compensazione sia risultata indebita.

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