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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22105/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi miravano a censurare la sentenza d'appello del 19/09/2022 che confermava (in gran parte) le condanne per traffico di stupefacenti emesse con rito abbreviato in primo grado. Paduano deduceva insufficienza probatoria e vizio di motivazione per il fondamento della condanna su intercettazioni ritenute decontestualizzate e su dichiarazioni di un collaboratore; Cuomo contestava l'identificazione della sua persona nelle intercettazioni (perizia fonica incompleta e rifiuto a fornire saggio vocale), la qualificazione come "stabile acquirente" e profili relativi a reati-fine, aggravanti (art. 416-bis e norme internazionali) e trattamento sanzionatorio; Caracciolo denunciava carenza e insufficienza motivazionale sulle prove intercettive e vizi nella determinazione della pena (applicazione della continuazione e calcolo degli aumenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: rigettato il ricorso di Cuomo Gianluca (confermando le valutazioni di merito sull'identificazione e sulla partecipazione all'associazione per delinquere, condannandolo al pagamento delle spese processuali); dichiarato inammissibile il ricorso di Paduano Salvatore (con condanna alle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende); parzialmente accolto il ricorso di Caracciolo Domenico limitatamente al trattamento sanzionatorio: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena (per il resto la responsabilità penale è confermata e quindi irrevocabile).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che gli indizi (anche da intercettazioni) possono fondare la decisione se gravi, precisi e concordanti; la valutazione resta rimessa al giudice di merito purché le alternative ragionevoli risultino escluse dalle emergenze processuali.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Ribadito il principio che la colpevolezza deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio; nel caso di prova indiziaria derivante da intercettazioni la Corte accetta la condanna quando le interpretazioni alternative sono mere ipotesi remote.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di motivazione e domanda puntuale; i giudici di merito devono dare risposte alle doglianze difensive; la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se la motivazione è logicamente articolata.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74

    Norma di riferimento per i reati in materia di stupefacenti; la Corte conferma che la figura del 'stabile acquirente' può integrare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico se risultano contatti abituali e ruolo durevole.

  • T.U. Stup. art. 73, commi 1 e 6

    Riferimento alle pene per il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte accoglie l'uso delle aggravanti previste quando il fatto risulti commesso in ambito transnazionale o con modalità aggravanti riconducibili all'organizzazione.

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante (avvalimento delle condizioni di un'associazione mafiosa) sulla base del contesto investigativo, delle dichiarazioni di collaboratori e delle intercettazioni che attestano finalità e collegamenti con il clan Gionta.

  • art. 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146

    Utilizzate per l'aggravante transnazionalità: l'acquisto in Olanda e l'introduzione in Italia sono stati ritenuti elementi che integrano le aggravanti comunitarie/straniera.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della continuazione ma ha annullato e rinviato la determinazione del trattamento sanzionatorio per Caracciolo perché la motivazione sul calcolo degli aumenti non era adeguata e specifica.

  • art. 62-bis e art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamate in ordine alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito che avevano negato attenuanti per la gravità e la reiterazione delle condotte.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma invocata con riferimento al calcolo della riduzione per il rito abbreviato: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il calcolo degli effetti sulla pena per la continuazione e per il rito (motivo di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio).

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche se non accompagnate dal sequestro della sostanza ('droga parlata'), possono costituire prova valida se gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti e se le alternative plausibili risultano effettivamente escluse dalle emergenze processuali.
  • La decisione del giudice di riesame in sede cautelare (Tribunale del Riesame) che esclude la gravità indiziaria vale soltanto per la misura cautelare e non vincola il giudice del merito nel processo di cognizione.
  • La perizia fonica e il confronto dei campioni sono strumenti utili ma la mancata acquisizione completa non impedisce al giudice di merito di valutare l'identificazione se esistono altri riscontri indiziari coerenti; il rifiuto dell'imputato a prestare un saggio vocale non è automaticamente decisivo ma può essere considerato, in presenza di altri forti indizi, come elemento corroborante.
  • La valutazione del comportamento difensivo (es. silenzio o rifiuto di collaborare) non può sostituire l'onere della prova a carico dell'accusa, ma può integrarsi come elemento residuale o corroborante solo se è affiancata da un quadro indiziario comunque significativo e logicamente motivato.
  • Per la configurazione della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario che tutti i ruoli siano identici: fornitori e 'stabili acquirenti' possono concorrere nell'associazione se emerge un vincolo durevole e un apporto stabile alla realizzazione del fine comune.
  • In tema di determinazione della pena quando interviene la continuazione con reati già giudicati, la Corte d'appello deve motivare specificamente il calcolo dell'aumento per ciascun reato e spiegare il metodo di riduzione applicato (es. per il rito abbreviato); omissioni in tal senso possono determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se valutate con riscontri intercettivi e altri elementi, possono avere efficacia probatoria; tuttavia la loro credibilità deve essere esaminata e valutata dalla motivazione del giudice di merito.

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