Cassazione Penale, Sentenza n. 22105/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a censurare la sentenza d'appello del 19/09/2022 che confermava (in gran parte) le condanne per traffico di stupefacenti emesse con rito abbreviato in primo grado. Paduano deduceva insufficienza probatoria e vizio di motivazione per il fondamento della condanna su intercettazioni ritenute decontestualizzate e su dichiarazioni di un collaboratore; Cuomo contestava l'identificazione della sua persona nelle intercettazioni (perizia fonica incompleta e rifiuto a fornire saggio vocale), la qualificazione come "stabile acquirente" e profili relativi a reati-fine, aggravanti (art. 416-bis e norme internazionali) e trattamento sanzionatorio; Caracciolo denunciava carenza e insufficienza motivazionale sulle prove intercettive e vizi nella determinazione della pena (applicazione della continuazione e calcolo degli aumenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato il ricorso di Cuomo Gianluca (confermando le valutazioni di merito sull'identificazione e sulla partecipazione all'associazione per delinquere, condannandolo al pagamento delle spese processuali); dichiarato inammissibile il ricorso di Paduano Salvatore (con condanna alle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende); parzialmente accolto il ricorso di Caracciolo Domenico limitatamente al trattamento sanzionatorio: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena (per il resto la responsabilità penale è confermata e quindi irrevocabile).
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte conferma che gli indizi (anche da intercettazioni) possono fondare la decisione se gravi, precisi e concordanti; la valutazione resta rimessa al giudice di merito purché le alternative ragionevoli risultino escluse dalle emergenze processuali.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Ribadito il principio che la colpevolezza deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio; nel caso di prova indiziaria derivante da intercettazioni la Corte accetta la condanna quando le interpretazioni alternative sono mere ipotesi remote.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in tema di motivazione e domanda puntuale; i giudici di merito devono dare risposte alle doglianze difensive; la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se la motivazione è logicamente articolata.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74
Norma di riferimento per i reati in materia di stupefacenti; la Corte conferma che la figura del 'stabile acquirente' può integrare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico se risultano contatti abituali e ruolo durevole.
T.U. Stup. art. 73, commi 1 e 6
Riferimento alle pene per il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte accoglie l'uso delle aggravanti previste quando il fatto risulti commesso in ambito transnazionale o con modalità aggravanti riconducibili all'organizzazione.
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante (avvalimento delle condizioni di un'associazione mafiosa) sulla base del contesto investigativo, delle dichiarazioni di collaboratori e delle intercettazioni che attestano finalità e collegamenti con il clan Gionta.
art. 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146
Utilizzate per l'aggravante transnazionalità: l'acquisto in Olanda e l'introduzione in Italia sono stati ritenuti elementi che integrano le aggravanti comunitarie/straniera.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della continuazione ma ha annullato e rinviato la determinazione del trattamento sanzionatorio per Caracciolo perché la motivazione sul calcolo degli aumenti non era adeguata e specifica.
art. 62-bis e art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamate in ordine alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito che avevano negato attenuanti per la gravità e la reiterazione delle condotte.
Norma invocata con riferimento al calcolo della riduzione per il rito abbreviato: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il calcolo degli effetti sulla pena per la continuazione e per il rito (motivo di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio).
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se non accompagnate dal sequestro della sostanza ('droga parlata'), possono costituire prova valida se gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti e se le alternative plausibili risultano effettivamente escluse dalle emergenze processuali.
- La decisione del giudice di riesame in sede cautelare (Tribunale del Riesame) che esclude la gravità indiziaria vale soltanto per la misura cautelare e non vincola il giudice del merito nel processo di cognizione.
- La perizia fonica e il confronto dei campioni sono strumenti utili ma la mancata acquisizione completa non impedisce al giudice di merito di valutare l'identificazione se esistono altri riscontri indiziari coerenti; il rifiuto dell'imputato a prestare un saggio vocale non è automaticamente decisivo ma può essere considerato, in presenza di altri forti indizi, come elemento corroborante.
- La valutazione del comportamento difensivo (es. silenzio o rifiuto di collaborare) non può sostituire l'onere della prova a carico dell'accusa, ma può integrarsi come elemento residuale o corroborante solo se è affiancata da un quadro indiziario comunque significativo e logicamente motivato.
- Per la configurazione della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario che tutti i ruoli siano identici: fornitori e 'stabili acquirenti' possono concorrere nell'associazione se emerge un vincolo durevole e un apporto stabile alla realizzazione del fine comune.
- In tema di determinazione della pena quando interviene la continuazione con reati già giudicati, la Corte d'appello deve motivare specificamente il calcolo dell'aumento per ciascun reato e spiegare il metodo di riduzione applicato (es. per il rito abbreviato); omissioni in tal senso possono determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se valutate con riscontri intercettivi e altri elementi, possono avere efficacia probatoria; tuttavia la loro credibilità deve essere esaminata e valutata dalla motivazione del giudice di merito.
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