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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale e condannato Di Gennaro per il reato previsto dall'art.589-bis, comma 1 c.p. (omicidio stradale colposo). La ricorrente deduceva, in sintesi: 1) vizio procedurale per mancata motivazione dell'ordinanza con la quale la Corte aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria (art.125 c.p.p. e correlati); 2) violazione dell'obbligo di rinnovare tutte le prove dichiarative decisive ai sensi dell'art.603, comma 3-bis c.p.p. e dell'art.6 CEDU; 3) vizio di motivazione per avere la Corte di appello riformato l'assoluzione senza acquisire nuovamente tutte le prove ritenute decisive (testimonianze e consulenze medico-legali); 4) errata valutazione del nesso di causalità relativo all'omessa utilizzazione delle cinture di sicurezza (art.40 co.2 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per insufficiente autosufficienza dell'atto e perché la memoria invocata non era allegata al ricorso) e infondati il secondo, terzo e quarto motivo. In particolare: la Corte ha ritenuto che la decisione sulla rinnovazione istruttoria fosse adeguatamente motivata e conforme alla giurisprudenza di legittimità e della CEDU (principio di immediatezza), che la rinnovazione poteva essere limitata alle prove decisive proposte dall'appellante e che le prove non rinnovate non erano decisive per la riforma della sentenza. Quanto al profilo causale relativo alle cinture di sicurezza, la Corte ha ritenuto che anche escludendo la rilevanza causale dell'omesso uso della cintura il giudizio di responsabilità sarebbe rimasto fondato sulle violazioni della normativa stradale (invasione dell'opposta corsia, omessa precedenza). Conseguentemente la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato l'assoluzione è stata confermata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in solido con il responsabile civile Unipol SAI S.p.A., alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 1 cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale colposo; la condotta della ricorrente è stata ritenuta colposa e sanzionabile alla luce delle violazioni delle norme del codice della strada.

  • artt. 145, 146, 154, 172 cod. strada

    Norme relative a dovere di precedenza, divieto di invadere corsia opposta, uso delle cinture e segnaletica; la Corte ha ritenuto che la violazione di queste regole abbia contribuito alla responsabilità dell'imputata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di motivazione delle ordinanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della rinnovazione istruttoria risultasse comunque dagli atti e dalla successiva sentenza, escludendo la nullità invocata.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha applicato il principio ma precisato che la rinnovazione riguarda le prove "decisive" e che il giudice di appello ha discrezionalità nel circoscriverle.

  • art. 6 CEDU, par. 1 (giurisprudenza Corte EDU)

    Principio di 'immediacy' e diritto a che il giudice di appello valuti direttamente le prove decisive; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea ma ne ha delimitato l'applicazione in conformità alla normativa e giurisprudenza nazionale.

  • art. 40, comma 2 cod. pen.

    Regola sul nesso di causalità e sul confronto controfattuale; la Corte ha richiesto che la valutazione del ruolo dell'omesso uso delle cinture sia specifica rispetto all'evento morte, ma ha ritenuto che la presenza di altre violazioni stradali fosse sufficiente a reggere la condanna.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione); la Corte ha esaminato i vizi dedotti e li ha ritenuti infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione per questioni di valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria con riferimento alle prove dichiarative "decisive", ma ha discrezionalità a circoscriverle: non è obbligato a rinnovare tutte le prove richieste dalle parti non appellanti.
  • La Corte di appello che riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione articolata e confrontarsi con le ragioni del primo giudice (obbligo di motivazione "rafforzata"); tuttavia una carenza motivazionale dell'ordinanza istruttoria può essere superata se la sentenza finale integra e rende comprensibili le ragioni della rinnovazione.
  • Gli atti e le memorie cui si fa riferimento in cassazione devono essere allegati rispettando il principio di autosufficienza; omissioni formali possono rendere inammissibili censure processuali.
  • Il principio di immediatezza (CEDU) impone che le prove decisive riconsiderate in appello siano, di regola, riascoltate davanti al giudice di appello, ma la sua portata è delimitata dalla normativa e dalla valutazione su quali prove siano effettivamente decisive per l'esito.
  • Nella valutazione del nesso causale relativo all'omesso uso delle cinture di sicurezza il giudice deve accertare se l'uso avrebbe evitato la morte in concreto; tuttavia, se altre violazioni della normativa stradale costituiscono già sufficiente base di responsabilità, l'assenza della cintura può risultare non decisiva ai fini della condanna.
  • Le eventuali censure procedurali vanno tempestivamente sollevate nel corso dell'udienza; il mancato appello o la mancata eccezione in udienza possono comportare la perdita della possibilità di contestare taluni vizi in sede superiore.
  • In casi di responsabilità penale derivante da circolazione stradale, la condanna penale può determinare anche obblighi di rifusione verso le parti civili, con possibile solidarietà con l'assicuratore civile.

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