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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 9/9/2022 con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello di Ruocco/Gecor, aveva revocato il sequestro preventivo di un compendio immobiliare e cantiere ritenendo assenti fumus e periculum. Il ricorso deduceva: (i) carenza o apparente carenza di motivazione del Tribunale nel ritenere che le recenti modifiche normative alla nozione di "ristrutturazione edilizia" avessero eliminato il profilo di illegittimità del permesso di costruire senza spiegare in che modo l'intervento concretamente rientrasse nella nuova nozione; (ii) omissione di esame dell'ulteriore profilo di illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata secondo il PM su falso presupposto (ricostruzione post-sisma) mentre l'edificio risulterebbe demolito prima del 1976; (iii) violazione di legge perché la legittimità della ricostruzione è subordinata alla possibilità di accertare la preesistente consistenza del manufatto, accertamento che nella specie sarebbe impossibile per mancanza di planimetrie/dati catastali.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente individuato la ragione decisiva della revoca nel venir meno, in forza delle novità legislative (d.l. 17/2022 conv. l. 34/2022 e successiva novella d.l. 59/2022), del profilo di illegittimità del permesso di costruire fondato esclusivamente sulla modifica della sagoma dell'edificio ricadente in zona vincolata. Quanto alla presunta falsità alla base dell'autorizzazione paesaggistica, la Corte ha richiamato il decreto di sequestro originario che attestava come la Soprintendenza non fosse stata indotta in errore dal richiamo alla disciplina post-sisma, avendo valutato la permanenza delle caratteristiche architettoniche e tipologiche del preesistente; pertanto non emergeva fumus distinto fondato su tale falsa allegazione. Infine, la previsione circa l'accertamento della preesistente consistenza del manufatto era già presente nella versione dell'art. 3 t.u.e. vigente al tempo del provvedimento cautelare e non era stata contestata nel capo d'imputazione, sicché non poteva essere invocata come motivo ostativo alla revoca. Per questi motivi sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura sia sotto il profilo del fumus che del periculum in mora.

Norme richiamate

  • d.l. 17/2022, conv. in l. 22 aprile 2022, n. 34

    Ha ampliato la nozione di "ristrutturazione edilizia" includendo, anche in zone vincolate, i casi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma; tale modifica ha inciso sulla valutazione dell'illegittimità del permesso di costruire nella specie.

  • art. 14, comma 1-ter, d.l. 59/2022

    Ulteriore novella che ha esteso la portata della nozione di ristrutturazione anche ai casi disciplinati dall'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Codice dei beni culturali, rilevante per l'immobile posto in zona vincolata.

  • art. 3, lett. d), t.u.e. (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

    Definisce la nozione di ristrutturazione edilizia; le recenti modifiche legislative hanno modificato il perimetro di applicazione della definizione, mentre la condizione relativa alla possibilità di accertare la preesistente consistenza del manufatto era già prevista nella formulazione anteriore.

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma richiamata nell'ipotesi di reato urbanistico/edilizio contestata (contravvenzioni), la cui sussistenza è stata esclusa dal Tribunale alla luce delle modifiche normative che hanno rimosso il profilo di illegittimità contestato.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Prevede responsabilità penale per lavori illegittimi su beni paesaggistici; nella specie il fumus per tale reato era fondato sull'illegittimità urbanistica del titolo autorizzatorio, illegittimità che è venuta meno con le modifiche normative.

  • art. 136 e art. 142, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Riferimenti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico/di interesse pubblico che rendono rilevante la disciplina sulle autorizzazioni paesaggistiche e sulla compatibilità delle opere; le novellazioni legislative hanno inciso proprio su interventi effettuati in tali zone.

Massime di principio

  • Una modifica normativa che amplia la nozione di "ristrutturazione edilizia" può far venire meno la base giuridica del titolo edilizio contestato e conseguentemente la fondatezza del fumus per reati urbanistico/paesaggistici; ciò può giustificare la revoca di misure cautelari disposte per tali ragioni.
  • Se il fumus di un reato paesaggistico è fondato esclusivamente sull'illegittimità del titolo urbanistico, la sopravvenuta rimozione di tale illegittimità per effetto di modifiche normative estingue anche il fumus relativo al reato paesaggistico.
  • Per contestare la revoca di una misura cautelare in presenza di novità normative, il ricorrente deve dimostrare specificamente e concretamente perché la nuova disciplina non si applica al caso concreto (ad es. provando che l'intervento non rientra nella nuova nozione o che permangono vizi differenti e autonomi).
  • Quando si sostiene la falsità o il vizio dell'autorizzazione paesaggistica per falso presupposto, è necessario provare che l'autorità competente sia stata effettivamente indotta in errore; non basta l'affermazione della falsità del presupposto se dal procedimento autorizzatorio non risulta che l'errore abbia inciso sulla decisione.
  • Il requisito della possibilità di accertare la preesistente consistenza del manufatto è rilevante per ammortizzare interventi di demolizione/ricostruzione ma, se non contestato nel capo di imputazione, non può essere addotto come nuova ragione ostativa alla revoca della misura senza un valido fondamento procedurale.
  • In sede cautelare il giudizio sul periculum e sul fumus deve essere concreto e collegato alle ragioni che hanno determinato la misura; la sopravvenienza di fatti o norme che rimuovono tali ragioni giustifica la cessazione della misura stessa.

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