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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22094/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo delle quote della società SPM Sri intestate alla ricorrente. La ricorrente deduceva violazione di norme processuali e penali (artt. 125 e 321 c.p.p., 512-bis e 513-bis c.p.) per apparente carenza di motivazione rispetto a circostanze sopravvenute indicate con memoria integrativa successiva all'udienza (tra le principali: la collaborazione con la giustizia del principale imputato Iavarazzo, l'assoluzione di Iavarazzo per il reato di cui all'art. 513-bis con dissequestro delle sue quote, la mancata impugnazione dell'ordinanza di dissequestro da parte del pubblico ministero, la presunta qualità di terza intestataria di buona fede della ricorrente, la revoca della misura cautelare personale nei confronti di altro coimputato Aprile, la temporaneità delle condotte contestate e il mancato sequestro di altre aziende ritenute strumentali).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, per essere stato sostanzialmente proposto per ragioni non consentite e per genericità. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze attengono a profili di logicità dell'argomentazione (che non sono sindacabili in questa sede) e che l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato il mantenimento del sequestro, valorizzando che: la collaborazione di Iavarazzo non esclude il pericolo di reiterazione né è automaticamente idonea a ritenere veritiere tutte le sue dichiarazioni; il sequestro concerne anche reati diversi (art. 512-bis) e ha natura impeditiva; il processo penale è ancora in corso e quindi permangono esigenze cautelari; la buona fede della ricorrente non è giudizialmente accertata; la revoca della misura personale di un terzo non impatta automaticamente sulla misura reale; il mero decorso del tempo o il mancato sequestro di compendi aziendali non costituiscono novità idonee a superare il giudicato cautelare. Per questi motivi è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come norma che consente la censura per mera apparenza della motivazione quando la stessa non sia ancorata alle peculiarità del caso concreto; la corte ha ritenuto che non ricorresse tale vizio.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato tra le norme dedotte in ricorso; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione procedurale rilevante ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 512-bis c.p.

    Reato richiamato per il quale era intervenuta condanna in primo grado: il sequestro impedito relativo alle quote è anche riferito a questo reato, per cui le censure sulla confisca per sproporzione riferite ad altri reati risultano irrilevanti.

  • art. 513-bis c.p.

    Reato per il quale Iavarazzo era stato assolto e per il quale era stato disposto il dissequestro delle sue quote; la Corte ha precisato che l'assoluzione parziale non comporta automaticamente la restituzione delle quote della ricorrente se permangono motivi cautelari riferibili ad altri profili.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; non incide sul merito del ricorso che è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito soltanto per violazione di legge; la Corte ha ribadito questo limite come motivo di rigetto del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indica i limiti di sindacabilità della motivazione in Cassazione; la Corte ha richiamato che non è sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione, salvo che si configuri mera apparenza della motivazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nella giurisprudenza citata come riferimento per la nozione di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non soffrisse di tale vizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'imposizione della somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colposa del ricorso (fissata in Euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in riferimento ai criteri per l'irrogazione di ammende e alle condizioni di non colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestri è limitato: è ammissibile principalmente per violazione di legge o per mera apparenza della motivazione, non per criticare la logica o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Nuove circostanze prospettate dopo l'udienza di discussione (memoria integrativa successiva) sono difficilmente valutabili in sede di cassazione e possono essere inammissibili se attengono a questioni di merito già decise o non adeguatamente dedotte in sede di merito.
  • La collaborazione di un imputato non determina automaticamente l'inefficacia di misure cautelari reali: la sua dichiarazione non è in sé idonea a garantire la veridicità di tutte le affermazioni patrimoniali e non elimina di per sé i rischi di reiterazione o la strumentalità di beni rispetto al reato.
  • La sussistenza di misure cautelari reali può essere mantenuta quando il sequestro riguarda reati diversi o profili non superati da provvedimenti parziali (per es. assoluzione su capo ma condanna su altro capo): la parziale restituzione a terzi non incide automaticamente sulla misura.
  • La buona fede di un intestatario deve essere giudizialmente accertata; la mera assenza di indagini a suo carico non basta a impedire il mantenimento del sequestro se il giudice ritiene sussistente un rapporto funzionale con l'illecito.
  • La revoca di misure personali cautelari nei confronti di altri soggetti non determina automaticamente la revoca delle misure reali; la proporzionalità della cautela personale è distinta dall'opportunità della cautela reale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non ritenuta colposamente proposta, la parte può comunque essere condannata a spese e a versare ammende previste dal codice di procedura penale.

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