Cassazione Civile, Ordinanza n. 07455/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari confinanti per ottenere l'arretramento di un immobile e di un terrapieno del vicino alla distanza legale dal confine, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Il tribunale aveva accolto la domanda degli attori e dichiarato inammissibile la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1158 e 873 c.c., sostenendo di aver provato l'esistenza di un vecchio manufatto e di aver quindi acquisito per usucapione il diritto di mantenere la costruzione a distanza non legale, diritto che avrebbe dovuto estendersi alla nuova costruzione; ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 2909 c.c., censurando l'applicazione del giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, nel quale l'usucapione era stata solo eccepita e non proposta in domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che l'asserito diritto di mantenere il fabbricato a distanza illegale, eventualmente maturato sul vecchio manufatto, non poteva estendersi automaticamente a una nuova costruzione diversa per posizione, caratteristiche e dimensioni; inoltre ha richiamato il principio per cui chi invoca l'usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale deve provare la presenza del manufatto nella stessa posizione per il tempo utile e la perfetta identità tra vecchia e nuova struttura. Sul secondo motivo ha rilevato che in un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, il medesimo convenuto aveva già eccepito di avere usucapito una porzione di terreno degli attori e tale eccezione era stata respinta per difetto di prova del possesso; pertanto il successivo accertamento della domanda di usucapione era precluso dal giudicato, poiché la questione già decisa costituiva punto fondamentale comune alle due cause. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'usucapione; la Corte ribadisce che l'acquisto usucapivo del diritto a mantenere un manufatto in deroga alle distanze richiede la prova rigorosa degli elementi costitutivi del possesso utile.
norma sulle distanze legali tra costruzioni, la cui violazione può essere fatta valere dal proprietario confinante; l'eventuale usucapione del diritto a mantenere una preesistenza non si estende automaticamente a una costruzione nuova e diversa.
il giudicato esterno preclude il riesame di un punto fondamentale già deciso tra le stesse parti, anche se nel nuovo giudizio il petitum sia diverso.
il filtro di inammissibilità impone una declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il consolidato orientamento di legittimità.
richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini delle impugnazioni incidentali.
evocato in via sistematica per sottolineare la logica deflattiva del filtro di legittimità.
richiamato solo per analogia argomentativa nella motivazione sul filtro di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di distanze legali, il proprietario che lamenti la costruzione altrui a distanza non regolamentare deve provare l'esistenza dell'opera e la violazione delle distanze; se il convenuto oppone l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione, grava su di lui la prova degli elementi costitutivi dell'acquisto, inclusa la perfetta identità tra il manufatto originario e quello successivamente realizzato.
- Il diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale, ove maturato su un manufatto preesistente, non si trasferisce automaticamente a una nuova opera se questa sia diversa per posizione, caratteristiche o dimensioni.
- Il giudicato esterno preclude il riesame di una questione già decisa tra le stesse parti quando l'accertamento compiuto in un primo giudizio abbia inciso su un punto fondamentale comune, anche se il successivo giudizio abbia finalità o petitum diversi.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un consolidato orientamento di legittimità e il motivo non offre argomenti idonei a modificarlo.
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