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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3974/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto del GIP del 25/02/2021, con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili nella disponibilità della ricorrente fino a euro 4.221.074,07, ritenuto profitto del reato di omesso versamento IVA per gli anni 2017-2018. La ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 321 (commi 1,2,2-bis) e 275 c.p.p., vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rilevando in particolare l'irrilevanza del tempo intercorso tra acquisto dei beni e sequestro e la destinazione di uno degli immobili ad abitazione principale, nonché l'insussistenza del "periculum in mora".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretto il criterio per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: conta la disponibilità attuale del bene, non la data di acquisto o la lecita provenienza delle provviste finanziarie. Ha affermato inoltre che il limite previsto dall'art. 76 d.P.R. n.602/1973 (prima casa per debiti tributari) si applica solo all'Erario e non è ostativo alla confisca penale o al relativo sequestro; la tutela della "prima casa" non impedisce pertanto il provvedimento penale in questione. La deduzione circa la destinazione ad abitazione principale non era stata sollevata in sede di riesame; le questioni sul "fumus commissi delicti" non sono esaminabili in Cassazione con questo rimedio, che è limitato a violazioni di legge, mancata motivazione o motivazione meramente apparente. Per l'inammissibilità è stata altresì condannata la ricorrente alle spese e al versamento di C€ 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (commi 1,2,2-bis)

    Norme che presidiano il giudizio cautelare reale; la Corte ha ritenuto che siano state correttamente applicate e che il sequestro per equivalente valuti la disponibilità attuale del bene

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa ai presupposti del sequestro preventivo; la Corte non ha ritenuto violata la normativa richiamata dalla ricorrente

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina la confisca per equivalente per reati tributari: richiede l'accertamento di un collegamento tra reato e valore equivalente al profitto, non la prova della lecita provenienza delle somme

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede il rimedio della confisca nei casi particolari con verifica della sproporzione tra disponibilità e reddito; la Corte ha distinto questa ipotesi da quella della confisca per equivalente, per la quale il parametro principale è il collegamento tra reato e valore

  • art. 76 d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (comma 1, lett. a)

    La limitazione all'espropriazione della "prima casa" opera soltanto nei confronti dell'Erario per debiti tributari e non impedisce la confisca penale o il sequestro preventivo ad essa finalizzato

  • art. 52, comma 1, lett. g), D.L. 21/06/2013 n. 69 (conv. L. 98/2013)

    Norma che ha introdotto la tutela dell'immobile nei confronti dell'agente della riscossione; la Corte chiarisce che non vincola l'attività penale di sequestro/confisca

  • art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.

    Norme che regolano rispettivamente il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame; la Corte rileva che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse ai sensi di tali norme è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 325 cod. proc. pen. (comma 1)

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione: esso è consentito per violazione di legge, mancata motivazione o motivazione meramente apparente

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 4)

    Prevede che nuovi motivi introdotti dopo il termine non sono esaminabili: deduzioni nuove come l'insussistenza del "periculum in mora" non potevano essere esaminate in questa sede

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la liquidazione delle spese e l'obbligo del versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa della parte

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rileva la disponibilità attuale del bene al momento del provvedimento, non la data in cui il bene è stato acquisito.
  • La tutela normativa della "prima casa" nei confronti dell'agente della riscossione (art. 76 DPR 602/1973 e art. 52 D.L. 69/2013) non impedisce la confisca penale diretta o per equivalente e non opera quale limite al sequestro preventivo penale.
  • La verifica della sproporzione tra disponibilità patrimoniale e reddito concerne specificamente l'art. 240-bis c.p.; la confisca per equivalente richiede l'accertamento del collegamento tra reato e valore, non l'immediata giustificazione della provenienza lecita delle somme.
  • In sede di Cassazione il ricorso avverso ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge, mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; censure di "illogicità manifesta" non sono esaminate con questo rimedio ma con il motivo di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Questioni nuove o non sollevate in sede di riesame non sono esaminabili in Cassazione; il difensore deve proporre in tempo utile tutte le deduzioni rilevanti (es. destinazione ad abitazione principale).
  • La sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" in fatto è oggetto di scrutinio limitato in questa sede; il gravame in Cassazione non è il canale ordinario per riesaminare i fatti se non per vizi di legge o di motivazione formale.

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