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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32407/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, affinché proceda prima all'integrazione del contraddittorio e poi a rinnovare il giudizio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa e contestato maggiori IVA e imposte dirette per l'anno d'imposta 2015, muovendo dal recupero di note di credito emesse nei confronti di un'impresa individuale e da cessioni di beni in conto vendita. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società proponeva cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, prima ancora di esaminare nel merito i motivi, la violazione del litisconsorzio necessario: il giudizio di merito era stato instaurato solo dalla società, mentre l'atto impositivo comportava anche la rettifica del reddito imputabile ai soci, sicché avrebbero dovuto partecipare al giudizio anche i soci della società di persone.

Norme richiamate

  • art. 14 d. Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, quando l'accertamento riguarda unitariamente società di persone e soci, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 40 comma 2 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del reddito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento ai fini IVA.

  • art. 25 comma 1 d. Lgs. n. 446/1997

    Richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento in relazione all'IRAP.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo ad accertamenti emessi nei confronti di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento del reddito sociale e di quello imputato per trasparenza ai soci impone la partecipazione necessaria di tutti i soggetti incisi dall'atto impositivo.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Il giudice tributario, ove rilevi che il giudizio è stato introdotto o proseguito senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima di decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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