Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11941/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensiva od altra misura cautelare idonea ad assicurare in via interinale gli effetti della decisione, - della graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria- Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 febbraio 2026 e pubblicata in pari data sul portale unico di reclutamento InPa, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori del concorso in virtù del diritto alla riserva di cui alla L. n. 68/1999 e, in ogni caso, nella parte in cui omette di attribuire alla stessa il titolo di riserva (indicato con la lettera “R”), con collocazione della medesima quindi nella posizione 6060; - della graduatoria rettificata dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, approvata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 2 aprile 2026 e pubblicata in data 3 aprile 2026 sul portale unico di reclutamento InPa, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori del concorso in virtù del diritto alla riserva di cui alla L. 68/1999 e, in ogni caso, nella parte in cui omette di attribuire alla stessa il titolo di riserva (indicato con la lettera “R”); - della graduatoria rettificata dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, approvata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 14 aprile 2026 e pubblicata in pari data sul portale unico di reclutamento InPa, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori del concorso in virtù del diritto alla riserva di cui alla L. 68/1999 e, in ogni caso, nella parte in cui omette di attribuire alla stessa il titolo di riserva (indicato con la lettera “R”) e con collocazione della medesima nella posizione 6060 e quindi in posizione anche inferiore rispetto alla suindicata graduatoria del 18 febbraio 2026; - del provvedimento implicito di rigetto formatosi sull’istanza in autotutela, inviata in dalla ricorrente all’amministrazione a mezzo PEC ed in data 3 novembre 2025; - del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo la seguente ripartizione: Area Funzionari- Codice 01: n. 370 unità di funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) - Area Assistenti- Codice 02: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, indetto con delibera della Commissione Ripam del 25 luglio 2025 e pubblicato in data 30 luglio 2025 sul portale unico di reclutamento InPa; - dei verbali della Commissione Ripam con cui sono stati approvati gli eventuali subcriteri/criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente - candidata, di cui allo stato ne è ignoto il contenuto; - di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202605522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive e rettificate di un concorso pubblico per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente il titolo di riserva previsto dalla legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta con il punteggio di 24,75/30, ha contestato il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettante agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari al 67%, disoccupati e iscritti negli elenchi per il collocamento mirato. Il mancato riconoscimento derivava dall'indicazione della voce "NO" anziché "SI" nella casella relativa ai titoli di riserva del modulo digitale di partecipazione. La candidata ha dedotto l'illegittimità delle graduatorie, del rigetto implicito dell'istanza di autotutela, del bando e degli atti presupposti, lamentando anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Nel modulo, tuttavia, era stata selezionata la casella relativa agli invalidi e mutilati civili non rientranti nella diversa fattispecie indicata nel format. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, la tardività e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori sono destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio e il Ministero non è estraneo al procedimento. Ha escluso la tardività, ritenendo che la lesività dell'operato amministrativo fosse divenuta conoscibile, per la candidata idonea, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale emergeva l'insufficienza del punteggio per conseguire il posto riservato. Nel merito, ha rilevato che la ricorrente non aveva commesso una mera omissione o un errore scusabile, ma aveva espressamente dichiarato, nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non possedere o comunque di non voler far valere titoli di riserva. La successiva pretesa di avvalersi della riserva contrasta con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e con il divieto di venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede amministrativa. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto non attivabile, poiché avrebbe consentito di modificare una dichiarazione espressa e avrebbe violato la par condicio tra i concorrenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma

    Il TAR ha definito la controversia con sentenza semplificata dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e il rispetto dei termini processuali.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    la domanda di partecipazione è stata formulata ai sensi degli articoli 46 e 47

    La dichiarazione resa dalla candidata nella domanda di partecipazione è stata considerata una dichiarazione espressa e imputabile alla concorrente, rilevante ai fini dell'applicazione del principio di autoresponsabilità.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede è richiamato quale fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è stata applicata per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • l. 68/1999

    La legge costituisce il fondamento del titolo di riserva invocato dalla candidata, ma il beneficio non è stato riconosciuto perché non validamente dichiarato nella domanda.

Massime di principio

  • Nei procedimenti concorsuali, il candidato è tenuto a compilare la domanda con diligenza e risponde delle conseguenze delle dichiarazioni e delle opzioni selezionate nel modulo di partecipazione.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o modificare una dichiarazione espressamente resa dal candidato in senso contrario all'utilizzo di un titolo, perché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale espressione del dovere di buona fede, impedisce al concorrente di invocare successivamente un titolo di riserva dopo aver dichiarato nella domanda di non possederlo o di non volersene avvalere.
  • Per il candidato risultato idoneo ma non vincitore, la lesività del mancato riconoscimento di una riserva può divenire attuale e conoscibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale risulti l'insufficienza del punteggio per conseguire il bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.