Cassazione Civile, Ordinanza n. 22267/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, recuperando maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA mediante accertamento induttivo 'puro'. La società aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto i ricorsi; in appello la CTR aveva invece accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo omesse le dichiarazioni ma rideterminando il dovuto sulla base di documentazione prodotta dalla contribuente, in particolare riconoscendo alcuni costi (canoni di locazione di immobili ad uso ufficio e quote di ammortamento). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo, sostenendo che, in presenza di omessa dichiarazione, l'Ufficio poteva determinare ricavi e volume d'affari sulla base di qualsiasi elemento conoscitivo e che la CTR, valorizzando costi documentali addotti dalla contribuente, aveva di fatto snaturato il metodo induttivo puro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro anche con presunzioni semplici, ma ciò non impedisce al contribuente di offrire documentazione contabile a prova contraria. Poiché la CTR aveva riconosciuto come deducibili costi documentalmente provati e aveva compiuto un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa dell'intimata, ed è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo del reddito in presenza dei presupposti previsti dalla norma, anche mediante elementi presuntivi quando la dichiarazione sia omessa.
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo per omessa dichiarazione.
consente l'accertamento induttivo 'puro' ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per affermare che, nell'accertamento induttivo puro, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo puro e fondare la pretesa anche su presunzioni semplici e su qualsiasi elemento comunque acquisito a conoscenza dell'Ufficio.
- L'accertamento induttivo puro non esclude che il contribuente possa offrire documentazione contabile o altra prova contraria per dimostrare l'esistenza di costi deducibili o per ridurre la pretesa impositiva.
- Quando il giudice di merito valuta la documentazione prodotta dal contribuente e ridetermina l'imponibile, compie un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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