Cassazione Civile, Ordinanza n. 21442/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello della contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni. Il giudice di merito aveva ritenuto nullo l’atto perché sottoscritto non dal capo dell’ufficio, ma da un funzionario in forza di una delega ritenuta insufficiente: la delega era contenuta in un ordine di servizio e non indicava nominativamente il soggetto delegato, ma soltanto la qualifica professionale del destinatario. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto l’indicazione nominativa del delegato e aveva quindi dichiarato illegittima una delega di firma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere conferita anche mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del funzionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato la continuità con l’orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni; pertanto non è necessario che contenga l’indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui il funzionario tramite la qualifica rivestita, così da consentire ex post la verifica della legittimazione del sottoscrittore. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente effettuata da un funzionario delegato con delega di firma; non è richiesta l’indicazione nominativa del delegato se l’ordine di servizio consente di individuarlo per qualifica e grado.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la decisione si fonda soprattutto sul regime della delega di firma e sulla corretta applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica elaborazione autonoma sulla ripartizione dell’onere della prova.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica elaborazione autonoma sulle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte precisa che la disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate
Richiamato per fondare i poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente nell’organizzazione interna dell’ufficio.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
Richiamato insieme allo Statuto dell’Agenzia per descrivere lo schema organizzativo della subordinazione gerarchica nell’ufficio.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento prevista dall’art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: essa realizza un mero decentramento interno, senza attribuire al delegato un autonomo potere esterno.
- Ai fini della validità della delega di firma non è necessaria l’indicazione nominativa del funzionario delegato né la previsione di una durata della delega, purché l’ordine di servizio consenta di individuare il soggetto legittimato alla firma attraverso la qualifica rivestita e renda possibile la verifica successiva della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
- La disciplina della delega di funzioni non si applica alla semplice delega di firma per la sottoscrizione dell’atto impositivo, poiché il potere esercitato dal delegato resta imputabile all’organo delegante nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio.
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