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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12293/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito che aveva confermato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è quindi rimasta ferma.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il recupero di un importo complessivo di euro 78.681,20 relativo a plurime posizioni debitorie. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la decisione veniva confermata in appello dalla CTR Lombardia. In Cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) denunciava nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che i giudici di merito non avessero esaminato l’eccezione di carenza di capacità processuale del difensore dell’agente della riscossione, derivante dalla asserita invalidità della procura alle liti; (2) censurava la decisione sulla notifica dell’atto, sostenendo che la notifica a mezzo raccomandata fosse inesistente o comunque non provata, e che spettasse all’Amministrazione dimostrare il contenuto del plico; (3) lamentava omessa pronuncia sulla capacità processuale del riscossore e introduceva, nel corpo del motivo, anche un tema di prescrizione quinquennale; (4) deduceva nuovamente, con riferimento all’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 112 c.p.c., la nullità della procura rilasciata nell’ambito della costituzione in giudizio del concessionario; (5) sosteneva che la CTR avesse omesso di esaminare l’eccezione di carenza di capacità processuale del riscossore, anche alla luce della cancellazione dal registro imprese di una delle società del gruppo Equitalia. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 3 e 4 per cumulo di censure eterogenee, difetto di specificità e, inoltre, per mancata localizzazione/prova degli atti richiamati; ha rigettato il motivo 2 affermando che, in caso di notifica a mezzo raccomandata, la ricezione del plico fa presumere la conoscenza dell’atto e grava sul destinatario l’onere di provare che il plico non contenesse l’atto o che contenesse un atto diverso; ha rigettato il motivo 5 perché la sentenza impugnata aveva invece espressamente esaminato e respinto l’eccezione sulla capacità processuale del riscossore, richiamando la regolare costituzione in giudizio in forza di procura anteriore agli effetti dell’incorporazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione, mentre non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso la questione, anche implicitamente o sinteticamente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Viene richiamato per precisare che non è ammissibile un motivo che cumuli in modo eterogeneo violazioni di legge e vizi motivazionali, né che denunci un vizio motivazionale oltre i limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 18, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    È evocato dal ricorrente per contestare la validità della procura e la regolarità della costituzione in giudizio della resistente; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e di localizzazione degli atti.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Viene richiamato in relazione alla doglianza sulla notificazione dell’atto, ma la Corte conferma la validità della prova della conoscenza dell’atto mediante la consegna del plico raccomandato.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto; se il destinatario deduce che il plico era vuoto o conteneva altro, è lui a doverlo provare.

  • art. 12 preleggi

    La Corte lo richiama quale criterio ermeneutico per interpretare la portata del vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione rilevante in cassazione è solo quella che integra un’anomalia costituzionalmente rilevante, equiparabile a nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato in relazione all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee, non chiaramente distinguibili, riconducibili a diversi vizi ex art. 360 c.p.c., perché viola il requisito di specificità del motivo.
  • L’omessa pronuncia e il vizio motivazionale sono concetti distinti e non possono essere confusi nello stesso motivo: la prima presuppone la totale mancanza di decisione sulla questione, il secondo presuppone invece che la questione sia stata esaminata ma motivata in modo asseritamente insufficiente o non corretto nei limiti oggi ammessi.
  • Dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale": è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Chi contesta la validità della procura alle liti o la legittimazione processuale della parte avversaria deve allegare e produrre gli atti rilevanti in modo specifico e localizzato, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In caso di notifica di un atto a mezzo raccomandata, la prova della consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto; se il destinatario ne contesta il contenuto, grava su di lui l’onere di provare che il plico era vuoto o diverso da quanto spedito.
  • La contestazione della capacità processuale di una parte è infondata quando la sentenza impugnata abbia espressamente affrontato il punto, anche con motivazione sintetica, escludendo dunque qualsiasi omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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