Cassazione Penale, Sentenza n. 16343/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di due unità immobiliari (una intestata a Daniela Staiano e l'altra a Rita Tartaglia). Le censure principali erano: 1) violazione procedurale per mancata ammissione degli eredi di Rita Tartaglia nel giudizio di opposizione dopo il suo decesso; 2) vizio di violazione del principio del ne bis in idem e della disciplina del sequestro/confisca, poiché i medesimi beni erano stati oggetto di sequestro preventivo in un altro procedimento nei confronti del coniuge Damaso Grassi, per cui i ricorrenti sostenevano che la successiva confisca in capo a Daniela Staiano fosse preclusa. I motivi di diritto citavano vari articoli di codice di procedura penale, disposizioni speciali sulla confisca (art. 12-sexies D.L. 306/1992 conv. L. 356/1992) e principi costituzionali (artt. 3, 24, 39, 42 Cost.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: 1) quanto agli eredi di Rita Tartaglia, dalla documentazione e dai verbali risultava la produzione del certificato di morte e di una procura, ma non una formale costituzione in giudizio e formulazione di richieste da parte degli eredi; pertanto la Corte territoriale ha correttamente dichiarato il non luogo a provvedere per la terza interessata. 2) Quanto a Daniela Staiano, la confisca era stata disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992; la giurisprudenza e la disciplina interpretata dalla Corte escludono la possibilità di revocare in sede esecutiva tale confisca "allargata" quando essa è già divenuta definitiva in sede di cognizione. Inoltre il principio del ne bis in idem non opera per impedire che lo stesso bene, rispetto a soggetti diversi e in procedimenti distinti, produca esiti reali differenti; non sussisteva incompatibilità oggettiva tra i giudicati tale da annullare la confisca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)
art. 12-sexies D.L. 306/1992
Disciplina la confisca 'allargata' disposta in sede di cognizione quando il condannato non può giustificare la provenienza dei beni e vi sia sproporzione con il reddito; la Corte ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva in sede di cognizione, tale confisca non sia revocabile in sede esecutiva.
Riferimento al reato-"spia" (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che costituiva il presupposto della condanna e della confisca; rilevanza ai fini della applicabilità della confisca 'allargata'.
Reato relativo alla ricettazione o al reimpiego di proventi illeciti, rientrante nei titoli di condanna utilizzati per la misura ablativa.
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per la confisca non disposta dal giudice della cognizione; la Corte ha precisato però che non si ricava da tale norma il potere di revocare confische definitive disposte in sede di cognizione.
Richiamato rispetto al tema del contrasto tra giudicati: per far valere il contrasto è necessaria incompatibilità oggettiva tra i fatti accertati, non il mero diverso esito rispetto ai beni.
art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)
Norma processuale menzionata dai ricorrenti per censure procedurali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché gli eredi non si erano formalmente costituiti in giudizio.
art. 177 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
art. 177, comma 1, lett. c c.p.p.
Richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto le valutazioni del giudice territoriale non viziate secondo le censure presentate.
art. 321 e art. 649 cod. proc. pen.
art. 321 c.p.p.; art. 649 c.p.p.
Richiami procedurali relativi all'opposizione e alla revisione di provvedimenti cautelari e di confisca; la Corte ha confermato che non erano soddisfatte le condizioni per revocare la confisca in fase esecutiva.
art. 28, lett. b e d del d.lgs. n. 159/2011
art. 28 d.lgs. 159/2011, lett. b, d
Richiamato nella contestazione relativa ad equiparazioni normative, ma non ha mutato l'esito vista la specificità della confisca prevista dall'art. 12-sexies.
artt. 3, 24, 39, 42 Cost.
artt. 3, 24, 39, 42 Cost.
Principi costituzionali invocati dai ricorrenti (uguaglianza, diritto di difesa, tutela delle associazioni, libertà di iniziativa economica); la Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali non fossero violate in ragione del quadro normativo e fattuale valutato.
Norma che dispone la condanna alle spese e ad una somma a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La confisca 'allargata' disposta con sentenza di condanna irrevocabile (ex art. 12-sexies D.L. 306/1992) non è normalmente revocabile in sede esecutiva: eventuali contestazioni sulla titolarità o sulla provenienza dei beni devono essere dibattute in sede di cognizione o con azioni civili specifiche.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce che lo stesso bene sia oggetto di provvedimenti cautelari o ablativi in procedimenti differenti e rispetto a soggetti diversi; ciò che conta è l'identità soggettiva e l'identità della materia di giudizio, non il mero fatto che il bene sia lo stesso.
- Per far valere diritti dell'erede dopo il decesso della parte originaria è necessaria la formale costituzione in giudizio e la cessazione delle attività probatorie del procedimento: la semplice produzione di procura o comunicazioni non sostituisce la costituzione e la partecipazione attiva al procedimento.
- Il contrasto tra giudicati rilevante per impugnare una confisca richiede un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati, non la mera diversità di esito sulla destinazione dei beni.
- L'onere della prova sulla sproporzione tra beni e reddito (a fondamento della confisca 'allargata') grava sul pubblico ministero e la valutazione della 'ragionevolezza temporale' e della significativa sproporzione è soggetta al controllo limitato della cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Se si ritiene di essere titolari di beni confiscati intestati ad altri, la via corretta è l'azione civile per accertamento della proprietà o la tempestiva partecipazione e produzione di elementi nuovi nel giudizio di cognizione; in sede esecutiva i margini di sindacato sono ristretti.
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