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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16343/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di due unità immobiliari (una intestata a Daniela Staiano e l'altra a Rita Tartaglia). Le censure principali erano: 1) violazione procedurale per mancata ammissione degli eredi di Rita Tartaglia nel giudizio di opposizione dopo il suo decesso; 2) vizio di violazione del principio del ne bis in idem e della disciplina del sequestro/confisca, poiché i medesimi beni erano stati oggetto di sequestro preventivo in un altro procedimento nei confronti del coniuge Damaso Grassi, per cui i ricorrenti sostenevano che la successiva confisca in capo a Daniela Staiano fosse preclusa. I motivi di diritto citavano vari articoli di codice di procedura penale, disposizioni speciali sulla confisca (art. 12-sexies D.L. 306/1992 conv. L. 356/1992) e principi costituzionali (artt. 3, 24, 39, 42 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: 1) quanto agli eredi di Rita Tartaglia, dalla documentazione e dai verbali risultava la produzione del certificato di morte e di una procura, ma non una formale costituzione in giudizio e formulazione di richieste da parte degli eredi; pertanto la Corte territoriale ha correttamente dichiarato il non luogo a provvedere per la terza interessata. 2) Quanto a Daniela Staiano, la confisca era stata disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992; la giurisprudenza e la disciplina interpretata dalla Corte escludono la possibilità di revocare in sede esecutiva tale confisca "allargata" quando essa è già divenuta definitiva in sede di cognizione. Inoltre il principio del ne bis in idem non opera per impedire che lo stesso bene, rispetto a soggetti diversi e in procedimenti distinti, produca esiti reali differenti; non sussisteva incompatibilità oggettiva tra i giudicati tale da annullare la confisca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)

    art. 12-sexies D.L. 306/1992

    Disciplina la confisca 'allargata' disposta in sede di cognizione quando il condannato non può giustificare la provenienza dei beni e vi sia sproporzione con il reddito; la Corte ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva in sede di cognizione, tale confisca non sia revocabile in sede esecutiva.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Riferimento al reato-"spia" (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che costituiva il presupposto della condanna e della confisca; rilevanza ai fini della applicabilità della confisca 'allargata'.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato relativo alla ricettazione o al reimpiego di proventi illeciti, rientrante nei titoli di condanna utilizzati per la misura ablativa.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per la confisca non disposta dal giudice della cognizione; la Corte ha precisato però che non si ricava da tale norma il potere di revocare confische definitive disposte in sede di cognizione.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al tema del contrasto tra giudicati: per far valere il contrasto è necessaria incompatibilità oggettiva tra i fatti accertati, non il mero diverso esito rispetto ai beni.

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norma processuale menzionata dai ricorrenti per censure procedurali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché gli eredi non si erano formalmente costituiti in giudizio.

  • art. 177 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)

    art. 177, comma 1, lett. c c.p.p.

    Richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto le valutazioni del giudice territoriale non viziate secondo le censure presentate.

  • art. 321 e art. 649 cod. proc. pen.

    art. 321 c.p.p.; art. 649 c.p.p.

    Richiami procedurali relativi all'opposizione e alla revisione di provvedimenti cautelari e di confisca; la Corte ha confermato che non erano soddisfatte le condizioni per revocare la confisca in fase esecutiva.

  • art. 28, lett. b e d del d.lgs. n. 159/2011

    art. 28 d.lgs. 159/2011, lett. b, d

    Richiamato nella contestazione relativa ad equiparazioni normative, ma non ha mutato l'esito vista la specificità della confisca prevista dall'art. 12-sexies.

  • artt. 3, 24, 39, 42 Cost.

    artt. 3, 24, 39, 42 Cost.

    Principi costituzionali invocati dai ricorrenti (uguaglianza, diritto di difesa, tutela delle associazioni, libertà di iniziativa economica); la Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali non fossero violate in ragione del quadro normativo e fattuale valutato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e ad una somma a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La confisca 'allargata' disposta con sentenza di condanna irrevocabile (ex art. 12-sexies D.L. 306/1992) non è normalmente revocabile in sede esecutiva: eventuali contestazioni sulla titolarità o sulla provenienza dei beni devono essere dibattute in sede di cognizione o con azioni civili specifiche.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce che lo stesso bene sia oggetto di provvedimenti cautelari o ablativi in procedimenti differenti e rispetto a soggetti diversi; ciò che conta è l'identità soggettiva e l'identità della materia di giudizio, non il mero fatto che il bene sia lo stesso.
  • Per far valere diritti dell'erede dopo il decesso della parte originaria è necessaria la formale costituzione in giudizio e la cessazione delle attività probatorie del procedimento: la semplice produzione di procura o comunicazioni non sostituisce la costituzione e la partecipazione attiva al procedimento.
  • Il contrasto tra giudicati rilevante per impugnare una confisca richiede un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati, non la mera diversità di esito sulla destinazione dei beni.
  • L'onere della prova sulla sproporzione tra beni e reddito (a fondamento della confisca 'allargata') grava sul pubblico ministero e la valutazione della 'ragionevolezza temporale' e della significativa sproporzione è soggetta al controllo limitato della cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Se si ritiene di essere titolari di beni confiscati intestati ad altri, la via corretta è l'azione civile per accertamento della proprietà o la tempestiva partecipazione e produzione di elementi nuovi nel giudizio di cognizione; in sede esecutiva i margini di sindacato sono ristretti.

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