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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro relativa all'anno 2014, riferito alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto davanti al giudice tributario di primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittimo l'avviso perché non era stata allegata la sentenza richiamata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato difetto assoluto di motivazione ex artt. 132 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e degli artt. 21-septies e 21-octies L. n. 241 del 1990, assumendo che l'avviso, pur privo di allegazione della sentenza, fosse comunque valido perché il destinatario era parte del giudizio civile richiamato e quindi era già a conoscenza del contenuto dell'atto presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR conteneva una motivazione chiara, semplice e comprensibile, idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; ha inoltre respinto il secondo motivo, ribadendo che, in materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione che richiami una sentenza civile senza allegarla è illegittimo quando non contenga elementi sufficienti a rendere immediatamente conoscibile al contribuente il contenuto della pronuncia e a consentirgli un'effettiva difesa. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo se la sentenza è priva del criterio logico della decisione, ovvero se la motivazione è mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza deducibile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 54 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sentenza posta a base della pretesa.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati è funzionale a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito, nell'ambito delle dedotte nullità dell'atto amministrativo.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il difetto di motivazione contestato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo quando la decisione sia priva del nucleo minimo di spiegazione logico-giuridica richiesto dall'art. 111 Cost.; non basta allegare una motivazione sintetica o poco ampia se essa consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione non riguarda più la sua sufficienza, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure i casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.
  • In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione fondato su una sentenza civile non può limitarsi al richiamo formale di data e numero del provvedimento quando ciò non consenta al contribuente di conoscere immediatamente il contenuto della pronuncia e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nell'avviso tributario è strumentale alla tutela difensiva del destinatario; la sua omissione rende illegittimo l'atto se non è comunque garantita la conoscibilità sostanziale degli elementi essenziali della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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