Cassazione Civile, Ordinanza n. 06323/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale per TARSU, addizionali e quota provinciale rifiuti indifferenziati relative alle annualità 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 12.790,24. La contribuente aveva contestato la validità della pretesa anche sul presupposto della mancata o irregolare notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 890/1992, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto provata la notifica dell’avviso di accertamento nonostante il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); con il secondo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè che alla data della notifica la società non avesse più la sede legale nel luogo in cui era stato eseguito il recapito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso di notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’ufficio finanziario/agente della riscossione, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982 sulla notificazione tramite ufficiale giudiziario; di conseguenza, non è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD e la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina postale, con applicazione analogica del criterio dei dieci giorni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la regola della doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella notificazione postale ordinaria dell’atto impositivo non è richiesta la prova dell’avviso di ricevimento della CAD; il perfezionamento può ricavarsi dalla disciplina del servizio postale e, per analogia, dal decorso di dieci giorni dal deposito/avviso di giacenza.
La notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell’ufficio finanziario/agente della riscossione segue un regime semplificato, distinto da quello della notificazione tramite ufficiale giudiziario ex l. n. 890/1982.
primo comma, secondo periodo
Ammette la notificazione diretta degli atti della riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con disciplina speciale che esclude le formalità previste per la notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per censurare in cassazione la falsa applicazione di legge dedotta con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la doppia conforme e il ricorrente non evidenzi specifiche divergenze tra le due decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sull’omesso esame di fatti decisivi se non sono indicate le differenti ragioni di fatto delle due sentenze di merito.
art. 54, comma 2, D.L. n. 83/2012
Rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti nelle modalità e nei tempi indicati dalla norma.
art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 149/2022
Conserva l’applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi introdotti prima del 1 gennaio 2023.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’atto impositivo è notificato direttamente a mezzo posta dall’amministrazione o dall’agente della riscossione, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario e non quella della notificazione giudiziaria ex l. n. 890/1982; pertanto non è necessaria la prova della ricezione della CAD nei termini richiesti per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.
- La compiuta giacenza, nelle notificazioni postali dirette degli atti della riscossione, si perfeziona secondo il regime del servizio postale ordinario e, in mancanza di una regola espressa sul momento perfezionativo, può applicarsi in via analogica il criterio dei dieci giorni dal deposito/avviso di giacenza.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado su base fattuale sovrapponibile e il ricorrente non indichi specifiche divergenze tra le due motivazioni.
- Nelle notificazioni degli atti della riscossione va distinto il regime speciale della notificazione diretta a mezzo posta da quello più garantito previsto per la notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario; la diversa disciplina giustifica un diverso regime probatorio.
- La declaratoria di rigetto del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →