Sentenza del 16/03/2022 n. 8652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione per la quota capitale del 33,33% posseduta da F.T. nella D.P. Immobiliare s.r.l. per l'anno 2004. L'Agenzia aveva accertato utili extracontabili a carico della società e, in seconda battuta, attribuito pro quota tali utili ai soci. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso di F.T. e la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo violazioni procedurali e errata applicazione delle norme probatorie e tributarie, sostenendo in particolare che la ristretta base partecipativa giustifica la presunzione di attribuzione agli azionisti. La questione centrale è se l'annullamento dell'avviso nei confronti della società comprometta l'avviso notificato al socio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato il principio secondo cui la validità dell'avviso di accertamento relativo agli utili non contabilizzati emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa è presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione di tali utili ai soci. Di conseguenza, l'annullamento dell'avviso nei confronti della società, quando ha natura sostanziale e diventa efficace in modo pregiudicante sul merito della pretesa tributaria, determina l'illegittimità degli avvisi notificati ai singoli soci che ipotizzino la percezione di maggiori utili societari. La Corte ha inoltre richiamato che la presunzione connessa alla ristretta base partecipativa è una presunzione semplice e che l'Agenzia deve assolvere all'onere della prova, depositando il processo verbale di constatazione e gli allegati utili a dimostrare la reale attribuzione e distribuzione degli utili. Nel caso di specie, precedenti decisioni avevano poi evidenziato l'assenza in giudizio del processo verbale e dei relativi allegati, indebolendo ulteriormente la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Norma sull'accertamento dei redditi non contabilizzati: la Corte evidenzia che l'accertamento degli utili extracontabili a carico della società costituisce presupposto per ogni successiva attribuzione ai soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Previsione che consente presunzioni nei confronti di società a ristretta base partecipativa; la Corte ricorda che tale presunzione è semplice e non basta da sola se l'avviso societario è stato annullato sul merito.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte conferma che grava sull'Amministrazione finanziaria dimostrare la ricorrenza degli elementi dedotti, depositando il processo verbale di constatazione e gli allegati dimostrativi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
Norma processuale richiamata dall'Agenzia in relazione al ricorso per Cassazione; la Corte non ha ritenuto fondate le censure procedurali mosse dall'Amministrazione alla luce del merito e della documentazione mancante.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Motivi di nullità e insufficiente motivazione invocati dall'Agenzia per cassazione: la Corte ha respinto tali doglianze, ritenendo che la motivazione del giudice d'appello fosse sufficiente e che non sussistessero violazioni di legge tali da giustificare la cassazione.
Cass., sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale distinguente tra annullamento per vizi di merito, che ha effetto pregiudicante e impedisce l'accertamento verso i soci, e annullamento per vizi di procedimento, che determina un giudicato formale privo di effetto sostanziale preclusivo.
art. 295 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Norme processuali civilistiche richiamate dall'Agenzia nel tentativo di sostenere l'inesistenza del giudicato pregiudicante; la Corte ha ritenuto infondate le relative censure alla luce del complesso probatorio e delle pronunce precedenti.
Massime di principio
- Per società a ristretta base partecipativa l'accertamento degli utili extracontabili nei confronti della societa' è presupposto necessario per poter legittimamente presumere l'attribuzione di tali utili ai soci; senza un avviso societario valido l'accertamento al socio è illegittimo.
- La presunzione connessa alla ristretta base partecipativa è una presunzione semplice: l'Amministrazione finanziaria deve comunque provare la reale attribuzione e la distribuzione agli specifici soci e l'anno di competenza, depositando il processo verbale di constatazione e gli allegati probatori.
- Occorre distinguere tra annullamento dell'accertamento societario per vizi di merito (giudicato sostanziale, pregiudicante per gli avvisi ai soci) e annullamento per vizi procedurali o formali (giudicato formale, che non impedisce automaticamente accertamenti ai soci).
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sull'Amministrazione: in assenza della documentazione essenziale l'accertamento è destinato a fallire in sede giurisdizionale.
- Per la difesa del contribuente socio è strategico contestare e, se possibile, ottenere l'annullamento dell'avviso nei confronti della societa' o ottenere che l'annullamento societario abbia efficacia sostanziale; per l'Amministrazione è fondamentale produrre integralmente il processo verbale di constatazione e gli allegati per sostenere la presunzione di distribuzione.
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