Sentenza del 16/03/2022 n. 404 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Applicazione dell'aliquota prevista per gli istituti finanziari - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicazione dell'aliquota IRAP: l'Agenzia pretendeva l'applicazione dell'aliquota maggiorata prevista dalla L.R. Toscana n.64/2006 per le attività classificate con codici Ateco a radice 65-66-67 (applicando la maggiorazione al codice attribuito ai consorzi), mentre il contribuente (Confidi) aveva dichiarato e tassato il reddito con l'aliquota ordinaria (3,90% per l'anno 2015). Inoltre il contribuente contestava la legittimità del recupero tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Il punto centrale era se i Confidi rientrino nella categoria degli "istituti finanziari" o in altra categoria che comporti l'applicazione dell'aliquota maggiorata regionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione della CTP favorevole al contribuente. La CTR ha ritenuto che, pur svolgendo attività a carattere finanziario, i Confidi, secondo la normativa nazionale (D.lgs. 446/1997 e DL 269/2003), determinano la base imponibile IRAP secondo l'art. 10 del D.lgs. 446/97 (modalità proprie degli enti non commerciali) e non rientrano nella categoria degli enti di cui agli artt. 6 e 7 destinati alle banche e agli operatori finanziari ai fini dell'aumento di aliquota. Pertanto non è applicabile la maggiorazione prevista dalla L.R. Toscana n.64/2006. La CTR ha inoltre ritenuto legittimo l'uso di precedenti interpretativi (es. risoluzione 5/E/2015) e i modelli dichiarativi che collocano i Confidi in sezione diversa rispetto alle banche. Ha compensato le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione IRAP)
Gli artt. 6 e 7 disciplinano modalità di calcolo della base imponibile per banche e altri operatori finanziari; l'art. 10 riguarda modalità applicabili ad altri enti. La CTR ha ritenuto che i Confidi debbano determinare la base imponibile secondo l'art. 10 e quindi non rientrino nelle categorie soggette all'aliquota maggiorata prevista per banche/istituti finanziari.
DL 30 settembre 2003, n. 269 (norme su Confidi)
Comma 45: ai fini delle imposte sui redditi i Confidi si considerano enti commerciali; comma 47: ai fini IRAP i Confidi determinano il valore della produzione netta secondo le modalità dell'art. 10 del D.lgs. 446/97. La CTR ha valorizzato il comma 47 per escludere l'applicazione della disciplina propria degli istituti finanziari ai fini IRAP.
L.R. Toscana n. 64/2006
disposizioni sull'aumento aliquota per settori individuati con codici Ateco
La norma regionale prevedeva un incremento aliquota per settori individuati tramite codici Ateco (radici 65-66-67) con una nota che rinviava a una aliquota precedente del 4,40%. La CTR ha ritenuto che tale maggiorazione non possa essere applicata ai Confidi quando la normativa statale assegna loro modalità di determinazione della base imponibile diverse (art.10 D.lgs. 446/97 e DL 269/2003), per cui i Confidi restano soggetti all'aliquota ordinaria.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19.01.2015
La risoluzione dell'Agenzia interpretava i Confidi come esclusi dall'applicazione della maggiorazione di aliquota prevista per banche/istituti finanziari; la CTR ha ritenuto questa interpretazione coerente con la normativa e con il modello IRAP.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'art. 36-bis consente controlli automatizzati quando vi è un riscontro oggettivo tra dati dichiarati e normativa. L'Agenzia aveva utilizzato tale strumento per iscrivere a ruolo l'importo, ma la CTR non ha accolto l'appello sull'ammontare sostanziale della pretesa (sostanzialmente ha deciso nel merito a favore del contribuente).
D.lgs. 2 luglio 1990, n. 346 / D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 15 comma 2 d.lgs. 546/1992
L'art. 15 c.2 è stato richiamato per la compensazione delle spese di lite; la CTR ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese dovuta alla particolarità della materia e alle oscillazioni giurisprudenziali.
Massime di principio
- Per i Confidi verificare la norma nazionale (DL 269/2003) perché, ai fini IRAP, prevale il comma che demanda la determinazione della base imponibile alle modalità dell'art. 10 del D.lgs. 446/97: ciò può escludere l'applicazione delle maggiorazioni previste per banche/istituti finanziari.
- Una maggiorazione regionale basata su codici Ateco non trova automaticamente applicazione se la disciplina statale classifica diversamente il soggetto per fini IRAP; sempre confrontare la classificazione nazionale con la normativa regionale.
- Le risoluzioni e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (es. 5/E/2015) e i modelli dichiarativi possono essere argomenti persuasivi in sede giudiziale, ma non sostituiscono la valutazione della normativa primaria.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 è legittimo quando sussiste un confronto oggettivo tra dati e norma, ma la correttezza dell'interpretazione normativa resta sindacabile in giudizio.
- In presenza di giurisprudenza oscillante su temi tecnico-normativi (classificazione Ateco vs qualificazione giuridica), è possibile ottenere la compensazione integrale delle spese processuali; va comunque valutata la solidità dell'argomentazione normativa e i precedenti della CTR/CTR territoriali.
- In situazioni simili, documentare la qualifica normativa del soggetto (statuti, attività effettivamente svolte, codici Ateco dichiarati) e richiamare esplicitamente le disposizioni normative rilevanti (DL 269/2003, D.lgs. 446/97) aumenta le probabilità di successo.
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