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Sentenza

Sentenza del 16/03/2022 n. 8502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di quattro cartelle di pagamento ciascuna relative all'ICI per gli anni 2004-2006: i ricorrenti contestavano la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, per tale causa, la nullità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. per difetto di integrità del contraddittorio in sede di legittimità (Equitalia non era stata chiamata nei precedenti gradi) e ha rigettato il ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; le spese di giudizio sono state condannate ai ricorrenti e liquidate in favore di Equitalia Sud s.p.a. (Euro 1.200,00 + Euro 200,00 spese non documentabili e accessori) e del Comune di Grottaminarda (Euro 1.400,00 + Euro 200,00 spese non documentabili e accessori).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5)

    Invocato dai ricorrenti come motivo di cassazione per omessa valutazione di fatti decisivi e violazione di norme di diritto; la Corte esamina l'insussistenza degli argomenti perché le deduzioni non risultano autosufficienti o puntuali nel ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di esaminare i fatti decisivi; la Corte rileva che l'esame richiesto non è sorretto da allegazioni e documentazione idonee nel ricorso.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per l'onere di riproporre in appello questioni già trattate in primo grado (es. annullamento in autotutela): la mancata riproposizione o mancata dimostrazione nel ricorso rende il motivo inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Norma di riferimento sulla riproposizione della materia nel processo tributario; utilizzata per sottolineare l'assorbimento di questioni già decise in primo grado e l'onere di riproporle nei gradi successivi.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Richiamato in tema di exigibilità dei requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione (autosufficienza): la Corte dichiara l'inammissibilità di motivi che non riportano le parti essenziali degli atti impugnati.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Riferimento formale sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di cartelle di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario: il contribuente può agire nei confronti dell'uno o dell'altro, ma deve individuare correttamente il legittimato passivo in relazione ai vizi dedotti.
  • Se in Cassazione si deduce che un soggetto (es. agente della riscossione) non è stato chiamato nei precedenti gradi, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso rispetto a quel soggetto per difetto di integrità del contraddittorio e rinviare, se necessario, al primo grado per integrazione del contraddittorio.
  • I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: è obbligatorio trascrivere nel ricorso le parti degli atti di merito essenziali per la comprensione e prova dei fatti dedotti; non si può rimandare alla sentenza impugnata o al controricorso per ottenere tali elementi.
  • Quando il primo giudice ha deciso per la mancata notifica degli atti prodromici, questioni successive (es. annullamento in autotutela) possono essere assorbite e devono essere state tempestivamente e ritualmete proposte nei gradi precedenti per poter essere riesaminate in appello o in Cassazione.
  • Se si contesta la regolarità della notifica, il contribuente deve allegare documenti precisi e confrontabili (relate, avvisi di ricevimento, estratti di ruolo) nel processo di merito e in cassazione per dimostrare la discrasia; l'assenza di tali elementi concreti rende infondati i rilievi.

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