Sentenza del 16/03/2022 n. 8501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2004 relativi a cespiti di centrali idroelettriche e opere idrauliche serventi. La ricorrente contestava: a) l'illegittimità del recupero a tassazione delle opere idrauliche quali beni autonomamente valutabili, sostenendo che sono beni serventi e parte dell'unità immobiliare dell'opificio; b) la determinazione errata della base imponibile (doveva applicarsi la rendita catastale risultante in catasto, se retroattivamente attribuita, e non il valore contabilizzato), anche in considerazione di dichiarazioni Docfa e della procedura prevista dalla L. n.311/2004; c) la non conformità del valore utilizzato dall'ente (perizia di conferimento societario) rispetto ai criteri di cui all'art.5, comma 3 del D.Lgs. n.504/1992; d) violazioni procedurali e di motivazione in sede di appello; e) illegittimità delle sanzioni applicate in presenza di obiettiva incertezza normativa sull'assoggettabilità delle opere a ICI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso della contribuente (confermando che le opere serventi possono concorrere alla determinazione della base imponibile e che, per fabbricati gruppo D non iscritti in catasto, può applicarsi il valore contabilizzato) ma ha accolto i motivi 11° e 12° relativi al trattamento sanzionatorio. In concreto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione alle sanzioni, decidendo nel merito che le sanzioni erano dovute essere escluse per condizioni di obiettiva incertezza normativa; per il resto le pretese impositive del Comune sono confermate. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Regola i contenuti del gravame in materia tributaria (specificità dei motivi di appello). La Corte ha ritenuto che, pur potendo contestare la mancata specificità, il giudice d'appello si è comunque pronunciato sul merito, rendendo inammissibile la censura della nullità procedurale invocata.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Definisce il presupposto impositivo dell'ICI nel possesso di "unità immobiliare". La Corte conferma che elementi costitutivi e componenti funzionalmente connessi all'opificio concorrono alla nozione di unità immobiliare ai fini impositivi.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3
Comma 3 disciplina i fabbricati classificabili gruppo D non iscritti in catasto posseduti da imprese: la base imponibile può essere determinata sul valore risultante dalle scritture contabili (valore contabilizzato). La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio contabile ove non sia intervenuta la procedura di attribuzione di rendita catastale e purché i valori siano desumibili da fonti idonee.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4-5
Norme catastali sul concetto di unità immobiliare; la giurisprudenza richiamata segnala che il concetto di immobile per incorporazione non dipende dal materiale o dalla modalità di assemblaggio: anche elementi uniti transitoriamente al suolo possono essere immobili per incorporazione.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
La procedura di richiesta comunale produce effetti retroattivi solo se è stata attivata la procedura completa che coinvolge l'Agenzia del territorio (iscrizione o verifica di ufficio entro i termini). Una mera comunicazione del Comune senza la notifica formale o senza il coinvolgimento dell'Agenzia non determina automaticamente la retroattività delle rendite catastali; ciò incide sulla scelta del criterio di determinazione della base imponibile (rendita catastale vs. valore contabilizzato).
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies (convertito)
Norma di interpretazione autentica che considera le centrali elettriche immobili ai fini catastali; chiarisce ma non elimina tutte le incertezze tecniche sull'individuazione e valutazione delle opere e componenti serventi.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Documento amministrativo che fornisce chiarimenti tecnici sulle metodologie per la determinazione della rendita catastale delle unità dei gruppi D ed E; la sua esistenza è utilizzata dalla Corte per attestare che permanevano elementi di incertezza tecnica e interpretativa, rilevanti ai fini della valutazione dell'eventuale obiettiva incertezza normativa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori officiosi; la Corte ribadisce che tale potere non è sostitutivo dell'onere di allegazione delle parti e può essere esercitato solo entro i limiti delle allegazioni e in situazioni di oggettiva incertezza.
Massime di principio
- Le opere e componenti (turbine, opere idrauliche, macchinari) ancorate e funzionalmente connesse a una centrale possono concorrere alla definizione dell'unità immobiliare e, quindi, essere rilevanti ai fini ICI; la loro autonoma separazione richiede valutazioni tecnico-funzionali.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, in mancanza di attribuzione catastale la base imponibile può essere determinata sul valore contabilizzato risultante dalle scritture contabili, purché il valore sia desumibile da fonti qualificate e verificabili.
- La procedura prevista dalla L. n.311/2004 (richiesta comunale, notifica e intervento dell'Agenzia del territorio) è condizione necessaria per far decorrere retroattivamente le rendite catastali: senza il corretto svolgimento del procedimento l'ente non può automaticamente invocare effetti retroattivi.
- Il potere del Comune di procedere a determinazioni induttive (stime) della base imponibile è legittimo quando il contribuente non produce scritture contabili integrali; tuttavia il valore desunto da perizie deve essere verificabile e congruamente motivato.
- Il giudice tributario non è tenuto a disporre d'ufficio tutte le prove richieste da una parte se i mezzi istruttori disponibili sono già idonei a definire la controversia; il potere officioso è limitato e non sostituisce l'onere di allegazione.
- In presenza di elementi che configurano una obiettiva incertezza normativa (pregiudiziale difficoltà di interpretazione tecnica/giuridica sopravvenuta o persistente non eliminabile con procedimento interpretativo corretto), la sanzione per omessa o infedele dichiarazione può essere esclusa o mitigata.
- In impugnazione tributaria è essenziale formulare motivi specifici: la mancata specificità può essere censurata, ma se il giudice d'appello decide il merito la censura procedurale non sempre porta all'annullamento dell'atto; conviene comunque dettagliare i punti critici e produrre la documentazione tempestivamente.
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