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Sentenza

Sentenza del 16/03/2022 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica del classamento emesso a seguito di verifica della DOCFA (prot. 6XX1 del 12/05/2017). La parte privata aveva proposto classamento A/7 classe 9 consistenza 18 vani rendita €3.579,05; l'Ufficio ha confermato classamento A/8 classe 2 consistenza 21,5 vani rendita €5.829,51. Motivazioni del ricorso: inesistenza della notificazione, difetto di motivazione, carenza di sopralluogo; nel merito, errata valutazione della posizione geografica e del contesto, rilevanza indebita della dimensione complessiva, irrilevanza del classamento storico, non comparabilità dei confronti proposti dall'Ufficio, contrasto con la definizione ministeriale di "abitazione in villa", contrasto con l'accatastamento degli immobili limitrofi e con giurisprudenza favorevole al contribuente.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP) aveva respinto il ricorso; in appello la Commissione ha rigettato l'impugnazione. Sono stati ritenuti infondati i profili relativi alla notificazione (sanata e ricevuta dal titolare della ditta individuale), al difetto di motivazione (procedura DOCFA: sufficiente indicazione dei dati oggettivi e della classe quando gli elementi di fatto non sono disattesi o la discrepanza è valutazione tecnica), e alla mancata effettuazione del sopralluogo (non obbligatorio per le unità del gruppo A). Sul merito l'Ufficio ha dimostrato l'assenza di variazioni strutturali giustificative del declassamento richiesto e ha fornito il confronto con l'unità tipo della zona censuaria (unità tipo n.21 classamento A/8 cl.2) e con altri classamenti definitivi similari; il confronto ha confermato la legittimità del classamento attribuito. Appello respinto; condanna dell'appellante a rifondere le spese del grado di appello quantificate in €5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile

    Sanatoria della notificazione quando questa abbia comunque raggiunto lo scopo di garantire la tempestiva tutela delle ragioni della parte; giustifica la validità della notifica alla ditta individuale tramite il titolare

  • D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (Regolamento per il nuovo catasto edilizio urbano)

    artt. 40 ss.; art. 44; art. 45; art. 46; art. 61; art. 75

    Stabilisce i criteri tecnici per la determinazione della consistenza (vani principali, accessori diretti e complementari), la procedura per definizione dell'unità tipo e la comparazione; l'art.75 impone l'onere per il contribuente di indicare specificamente gli immobili da considerare comparativi

  • D.P.R. 23 maggio 1998 n. 138

    art. 8, comma 2 e comma 3

    Precisazione che la categoria catastale si determina in base alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, mentre elementi estrinseci (ubicazione, panorama, collegamenti) possono al più influire sulla classe

  • Decreto Legislativo / Disposizioni relative ai sopralluoghi

    art.4, comma 21 DL 853/1984; art.11, comma 1 DL 70/1988; art.1, comma 2 D.M. Finanze 701/1994

    Prevedono che il sopralluogo non sia obbligatorio per gli immobili di gruppo A (e, secondo giurisprudenza recente, neppure per alcuni immobili dei gruppi D/E), legittimando l'uso di dati documentali e dell'unità tipo per il classamento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)

    Cass. ord. 3104/2021; 41179/2021; 34450/2021; 30166/2019; 5600/2017; 31239/2017; 17198/2017; 3302/2022

    Consolidato orientamento: per gli atti di riclassamento a seguito di procedura DOCFA è sufficiente una motivazione che indichi i dati oggettivi e la classe attribuita se gli elementi di fatto non sono stati disattesi; l'Ufficio può rivedere la consistenza tramite criteri tecnici senza motivazione particolarmente analitica quando si tratti di diversa valutazione degli stessi elementi di fatto; il mancato sopralluogo non invalida l'atto se non obbligatorio

Massime di principio

  • Se la rettifica catastale deriva da procedura DOCFA, l'avviso dell'Ufficio richiede una motivazione meno analitica: è sufficiente indicare i dati oggettivi e la nuova classe quando gli elementi di fatto non sono disattesi, salvo che vi siano discrepanze di fatto specifiche da spiegare.
  • La notificazione indirizzata al titolare di una ditta individuale è valida per la ditta stessa; la norma sull'efficacia della notifica (art.156 c.p.c.) sanifica la notifica che abbia raggiunto lo scopo di consentire la tutela giurisdizionale.
  • Il sopralluogo non è sempre obbligatorio per le unità del gruppo A (es. A/7, A/8): l'Ufficio può basarsi su documentazione e sugli elaborati catastali.
  • La categoria catastale si determina in base alle caratteristiche intrinseche dell'immobile; elementi estrinseci (ubicazione, panorama, valore di mercato, stato manutentivo contingente) non possono sostituirsi ai criteri tecnici, ma possono essere considerati nell'assegnazione della classe entro limiti normativi.
  • L'Ufficio può rideterminare la consistenza in vani applicando criteri tecnici del DPR 1142/1949; la diversa valorizzazione aritmetica dei vani non corrisponde necessariamente a difetto di motivazione.
  • Per contestare la comparazione con altri immobili il contribuente deve indicare specificamente le unità della stessa zona censuaria e dimostrare parità di destinazione e caratteristiche, come imposto dall'art.75 del DPR 1142/1949.
  • La giurisprudenza recente tende a confermare la legittimità delle rettifiche operate dall'Ufficio quando non risultano modifiche strutturali sostanziali dell'immobile o quando è applicata correttamente la procedura di definizione dell'unità tipo.
  • In caso di procedure di classamento e di rettifica basate su elaborati tecnici (planimetrie, unità tipo), il contribuente dovrebbe fornire prove documentali puntuali (planimetrie, rilievi, comparazioni dettagliate) per prospettare una diversa valutazione efficace in giudizio.

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