Sentenza del 16/03/2022 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo relativa alla cartella della tassa automobilistica n. 29620120065xxxxxx, anno 2007. L'appello è stato però fondato su una copia della sentenza scritta a mano, in larga parte poco comprensibile o illeggibile, resa quindi inutilizzabile per il giudice d'appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che la copia della sentenza prodotta dall'appellante non fosse valida né idonea a consentire il giudizio di appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla necessità che il documento motivazionale sia leggibile senza bisogno di un lavoro interpretativo. Le spese di giudizio sono state compensate. Decisione adottata in camera di consiglio il 14.02.2022.
Norme richiamate
Cassazione civile, sent. n. 4683/2016
la validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo ... non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno richiesto dalla lettura
La Corte regionale ha applicato il principio secondo cui la motivazione della decisione deve essere leggibile e comprensibile senza richiedere al lettore un lavoro interpretativo; in mancanza di tale leggibilità il documento è invalido ai fini dell'appello.
art. 119 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato come mezzo tramite il quale l'appellante avrebbe potuto ottenere dalla segreteria della Commissione una copia riprodotta con mezzi informatici, evitando così l'illeggibilità del documento prodotto.
Massime di principio
- Per proporre appello è essenziale produrre una copia leggibile della decisione impugnata: documenti illeggibili possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La leggibilità del documento motivazionale è valutata in funzione della sua comprensibilità senza che il giudice o la controparte debbano compiere un lavoro interpretativo significativo.
- Se la copia disponibile è illeggibile, il ricorrente deve attivarsi prima di proporre l'appello per ottenere dalla cancelleria/registra una copia riprodotta con mezzi informatici (es. ai sensi dell'art.119 disp. att. c.p.c.), pena il rischio di inammissibilità.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'inammissibilità è determinata da questioni formali legate alla documentazione prodotta, specialmente se non grave violazione delle regole di merito.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente la qualità dei documenti probatori e, ove necessario, richiedere al giudice di primo grado la trasmissione o la certificazione di una copia leggibile prima di depositare l'appello.
Testo integrale
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