Cassazione Civile, Ordinanza n. 06760/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società concessionaria della riscossione, che aveva chiesto l'ammissione di crediti tributari e di crediti per aggi e diritti di notifica, oltre al riconoscimento del privilegio. Il giudice delegato aveva escluso alcuni crediti per difetto di prova della notifica delle cartelle e aveva ammesso al chirografo i crediti per aggio maturati prima del fallimento. Il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l.fall., aveva ammesso ulteriori importi sulla base di avvisi di addebito notificati e non impugnati, ma aveva negato il privilegio per l'aggio. Nel ricorso per cassazione la società concessionaria deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata ammissione dei crediti indicati negli estratti di ruolo, sostenendo che fosse sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e lamentando l'omessa pronuncia del tribunale; 2) violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 2749 c.c. per il mancato riconoscimento del privilegio sull'aggio; il fallimento proponeva ricorso incidentale, sostenendo che il tribunale avesse ammesso indebitamente anche crediti tributari senza prova della notifica delle cartelle e che fossero dovuti solo crediti contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Sul primo e sul terzo motivo del ricorso principale ha ritenuto le censure inammissibili perché il tribunale aveva dichiarato assorbita la questione della necessità della notifica delle cartelle alla luce della produzione degli avvisi notificati dall'INPS, ma la ricorrente non aveva censurato specificamente tale statuizione di assorbimento né aveva riportato nel ricorso i motivi di opposizione, con conseguente difetto di specificità. Sul secondo motivo ha invece respinto nel merito la tesi del privilegio sull'aggio, ribadendo che l'aggio è il compenso del concessionario per l'attività di riscossione svolta su incarico dell'ente impositore e non si identifica con il tributo riscosso, sicché non è assistito dal medesimo privilegio. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché anche a voler ritenere errata la motivazione del tribunale, la decisione di ammissione dei crediti tributari era comunque conforme a diritto, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo per l'insinuazione al passivo.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione allo stato passivo, quale rimedio utilizzato dalla società concessionaria contro il decreto di esecutività.
Il privilegio invocato per l'aggio è stato escluso: il credito per aggio non è considerato inerente al tributo riscosso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'accessorietà dell'aggio al credito tributario; la Corte ha respinto tale impostazione.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la prova dei crediti insinuati; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro dell'error in procedendo nella valutazione delle prove; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di ricorrente principale e incidentale.
artt. 87, comma 2, e 88 d.P.R. n. 602/73
Richiamati a sostegno della tesi sulla prova dei crediti tributari e della notifica delle cartelle.
art. 19 d.lgs. 46/92
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla disciplina dei crediti iscritti a ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura contro una decisione di assorbimento deve colpire espressamente la statuizione che dichiara assorbita la questione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si lamenta omessa pronuncia o errata valutazione di un motivo di opposizione, occorre riportare il contenuto dell'atto processuale rilevante, altrimenti la Corte non può verificare la censura.
- L'aggio dovuto al concessionario della riscossione costituisce il corrispettivo dell'attività di riscossione svolta per incarico dell'ente impositore e non segue la natura del tributo riscosso; pertanto non beneficia del privilegio previsto per il credito tributario.
- In sede di insinuazione al passivo fallimentare dei crediti tributari, la produzione dell'estratto di ruolo è sufficiente a fondare l'ammissione del credito, senza necessità di dimostrare ulteriori adempimenti formali rispetto a quelli richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura proposta da chi non ha interesse concreto all'accoglimento del motivo è inammissibile, anche se la motivazione della decisione impugnata fosse discutibile, quando il dispositivo risulti comunque corretto in diritto.
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