Cassazione Penale, Sentenza n. 3951/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) nullità per mancata comunicazione personale al ricorrente del decreto di rinvio dell'udienza di trattazione d'appello, essendo stata la comunicazione effettuata solo al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 83, commi 13-14, DL 17 marzo 2020 n. 18; il ricorrente sosteneva che, in quanto collaboratore di giustizia soggetto a programma di protezione, doveva considerarsi domiciliato presso il Servizio centrale di protezione e richiedeva comunque l'applicazione dell'art. 12, comma 3-bis, DL 15 gennaio 1991 n. 8; in via subordinata si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 comma 14 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. 2) vizio di motivazione relativamente alla esclusione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e della mancanza dell'elemento psicologico del reato ex art. 385 c.p.: il ricorrente sosteneva di essersi allontanato dagli arresti domiciliari per portare fuori il proprio cane pit-bull che era nervoso e costituiva pericolo per il figlio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto applicabile e legittima la disciplina emergenziale di cui all'art. 83 DL n. 18/2020 (commi 13-14) che, per il periodo di lockdown, consentiva di fare le comunicazioni e notificazioni agli imputati tramite invio al difensore di fiducia mediante PEC di sistema; la deroga è stata considerata eccezionale, temporanea e conforme al bilanciamento costituzionale tra diritto di difesa e tutela della salute, per cui l'eccezione di nullità è stata disattesa e la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in parte per difetto di specificità e in parte per mancata attinenza alle ragioni consentite: in particolare ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha escluso lo stato di necessità perché il pericolo non era attuale e grave, era in gran parte conseguenza della scelta volontaria dell'imputato di avere il cane durante gli arresti domiciliari e non risultavano misure alternative concretamente evitate; riguardo all'elemento psicologico la censura è stata ritenuta generica e i giudici di merito avevano dato adeguata valutazione. Conseguentemente la condanna di primo grado è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che punisce l'allontanamento ingiustificato dagli arresti domiciliari; è il reato contestato e valutato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi dai giudici di merito
Disciplina dello stato di necessità come causa di giustificazione; interpretata restrittivamente: richiede pericolo attuale e inevitabile, non auto-generato, e proporzionalità rispetto al danno evitato
art. 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con legge 15 marzo 1991 n. 82
All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2
Prevista per soggetti sottoposti a programmi di protezione la facoltà di eleggere domicilio presso la commissione centrale; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non precludeva l'applicazione della deroga emergenziale per le comunicazioni tramite difensore
art. 83, commi 13 e 14, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27
Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ...(devono essere)... effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ... e ... all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia
Norma derogatoria ed eccezionale adottata per l'emergenza COVID-19 che consente per il periodo indicato di comunicare provvedimenti alle parti tramite il difensore di fiducia con PEC; la Corte l'ha applicata come legittima deroga temporanea alle regole ordinarie di notifica
Riferimento normativo sul domicilio eletto in materia di notificazioni nel processo penale; la Corte ha equiparato l'effetto dell'elezione del domicilio prevista dalla normativa sulla protezione a quella prevista dall'art. 161, ma ha ritenuto che l'eccezione emergenziale potesse comunque operare
art. 24 Cost.
Diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il sistema deroga emergenziale non abbia pregiudicato il diritto di difesa perché la comunicazione al difensore di fiducia è compatibile con l'effettiva informazione dell'imputato
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Diritti al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la limitazione temporanea derivante dalla normativa emergenziale costituisse un bilanciamento ragionevole con il diritto alla salute e fosse compatibile con tali garanzie
art. 32 Cost.
Tutela della salute; richiamata come parametro di bilanciamento che giustifica le misure emergenziali limitative delle regole ordinarie di comunicazione processuale
Massime di principio
- Durante periodi di emergenza dichiarata (es. pandemia) disposizioni derogatorie possono legittimamente prevedere comunicazioni e notificazioni tramite il difensore di fiducia mediante PEC, anche se l'imputato ha domicilio speciale per protezione, salvo che non si dimostri concreta lesione del diritto di difesa
- L'elezione di domicilio prevista per soggetti sottoposti a programmi di protezione non esclude automaticamente l'operatività di norme emergenziali temporanee che disciplinano le modalità di comunicazione degli atti processuali
- Per sollevare con successo nullità per difetto di comunicazione è necessario dimostrare che l'assenza di notifica personale abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa o impedito la partecipazione processuale in modo non surrogabile dal difensore
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un pericolo attuale, inevitabile e non auto-generato; comportamenti voluti che creano o mantengono la situazione di pericolo rendono più difficile il riconoscimento dello stato di necessità
- Le censure relative all'elemento psicologico del reato devono essere formulate in modo specifico e motivato nel gravame: deduzioni generiche sono inammissibili in sede di legittimità
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