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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Macerata del 31/01/2022 nella parte in cui il giudice non ha disposto la confisca della somma di denaro costituiscente il profitto del reato contestato (reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000: omissione della dichiarazione per l'anno 2013 e evasione d'imposta oltre la soglia di punibilità). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, che prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omissione della pronuncia sulla confisca. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per colmare la lacuna, affinché verifichi l'opportunità e la possibilità di procedere alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto o, se ciò sia impossibile per mancanza di disponibilità da parte del reo, alla confisca per equivalente. La Corte ha inoltre chiarito i criteri di competenza per il giudice del rinvio e ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza nella parte non annullata (richiamo all'art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che definisce i reati tributari contestati (omissione della dichiarazione e evasione d'imposta); la condanna è il presupposto per l'applicazione della misura ablativa prevista dall'art. 12-bis.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato per i delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, con possibilità di confisca per equivalente quando la confisca diretta non è materialmente possibile; eccezione se il profitto appartiene a soggetto estraneo alla commissione del reato.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Norma richiamata in ordine alla trattazione del ricorso (riferimento procedurale sull'ammissibilità o sul trattamento del ricorso).

  • codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato per le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la confisca è obbligatoria anche nelle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 quando ricorre il delitto indicato dal d.lgs. 74/2000.

  • codice di procedura penale, art. 569 comma 4

    Stabilisce che, in caso di annullamento con rinvio, il rinvio debba avvenire al giudice competente per l'appello quando la sentenza impugnata era appellabile; la Corte ha applicato questo criterio per individuare la Corte d'appello di Ancona come giudice del rinvio.

  • codice di procedura penale, art. 604

    Norma richiamata in relazione agli effetti dell'annullamento che, se riscontrato in sede di gravame, può comportare la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado; qui utilizzata per distinguere le ipotesi di rinvio.

  • codice di procedura penale, art. 593-bis

    Richiamato nella valutazione sull'esercizio dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica e sulle condizioni di esercizio del diritto di impugnazione da parte del Procuratore generale.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Richiamato nella parte finale della sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza nella parte non annullata.

Massime di principio

  • Per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto è obbligatoria salvo prova che il profitto appartenga a terzi estranei al reato.
  • Il giudice deve verificare la disponibilità dei beni per procedere alla confisca diretta; se la confisca diretta non è materialmente possibile si deve ricorrere alla confisca per equivalente.
  • La mancata pronuncia sulla confisca in una sentenza di condanna costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento limitato a quella omissione con rinvio per i necessari accertamenti istruttori.
  • Se la sentenza impugnata era astrattamente appellabile, il rinvio dopo annullamento in Cassazione deve avvenire al giudice competente per l'appello (di norma la Corte d'appello), salvo casi particolari che richiedano diversa individuazione del giudice del rinvio.
  • Il Procuratore generale può ricorrere in Cassazione per ottenere la pronuncia sulla confisca quando il giudice di merito abbia omesso tale provvedimento; l'esito è spesso l'annullamento con rinvio per integrare la pronuncia ablativa.

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