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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello per omessa motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità e rideterminato la pena a 2 anni di reclusione e euro 3.000 di multa, senza però rispondere alla specifica richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, richiesta avanzata in udienza dopo l'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'omessa pronunzia sulla sospensione condizionale della pena. Ha preliminarmente ammesso il sindacato sulla questione perché tale punto non era oggetto del patto sulla pena. Ha ritenuto che la difesa, chiedendo espressamente la sospensione in udienza e non incontrando opposizione del pubblico ministero, aveva devoluto la questione al giudice, il quale doveva esprimersi; l'omessa risposta costituisce vizio. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Tutte le altre statuizioni (accertamento di responsabilità, entità della pena, ecc.) sono dichiarate irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il modulo negoziale nel giudizio d'appello; la Corte ha applicato tale procedura per la determinazione della pena ma non poteva escludere il sindacato sulla questione non previamente concordata (la sospensione condizionale).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Il limite all'impugnabilità delle sentenze frutto di accordo sulla pena opera solo con riferimento ai punti previamente concordati; quindi questioni non comprese nell'accordo possono essere oggetto di ricorso in Cassazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre l'annullamento parziale e per dichiarare l'irrevocabilità delle parti della sentenza non toccate dall'annullamento.

  • Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 luglio 2020, n. 21368

    Richiamata per il principio secondo cui il limite all'impugnabilità delle sentenze negoziali opera con riferimento ai soli punti oggetto di accordo tra le parti.

  • Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 novembre 2019, n. 46053 (ord.)

    Citata per il principio secondo cui il beneficio della sospensione condizionale, in sentenze ai sensi dell'art. 599-bis, è generalmente riconoscibile solo se era parte integrante dell'accordo o se la questione è stata espressamente devoluta al giudice; la Cassazione nel caso concreto precisa che la devoluzione effettuata dalla difesa ed acquiesciuta dalla pubblica accusa è sufficiente.

Massime di principio

  • Se in un giudizio basato su patto sulla pena (art. 599-bis) una determinata misura (es. sospensione condizionale) non è stata oggetto dell'accordo, la questione è sindacabile in sede di impugnazione.
  • La richiesta difensiva formulata in udienza, se non contrastata dal pubblico ministero, può essere considerata devoluzione della questione al giudice; il giudice deve esprimersi e motivare la decisione su quel punto.
  • L'omessa pronuncia o la mancata motivazione su un petitum specifico (come la sospensione condizionale) può giustificare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame limitatamente a quella questione, lasciando definitive le altre statuizioni.
  • Per evitare contenziosi successivi, è preferibile che la difesa ottenga l'inclusione esplicita nel patto processuale delle condizioni e dei benefici desiderati; in mancanza, porre chiaramente la devoluzione al giudice con attestazione dell'eventuale consenso dell'accusa.
  • Il potere del giudice in sede di accoglimento di una richiesta successiva all'accordo deve essere esercitato con motivazione; il pubblico ministero non può unilateralmente impedire che la questione sia valutata dal giudice semplicemente omettendo di formularla.

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