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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verde Filomena, in qualità di amministratore unico della Fenus s.r.l., era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 10‑quater del d.lgs. n. 74/2000 per aver, in concorso con Picone Giuseppe e previo accordo con quest'ultimo e con l'intermediazione di fatto di Pezone, omesso il versamento di somme dovute all'erario e agli enti previdenziali sfruttando un fittizio credito IRPEF tramite compensazioni sui modelli F24 (codice tributo 4001). In cassazione la ricorrente ha dedotto principalmente: (i) che risultava l'integrale estinzione dei debiti tributari contestati (violazione art. 13 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione); (ii) mancata prova del concorso nella condotta delittuosa e assenza di elementi diversi dal vantaggio (art. 110 c.p., art. 10‑quater d.lgs. 74/2000); (iii) errore sulla confisca perché il pagamento sarebbe stato eseguito; (iv) mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e negazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche o ipotetiche le censure relative all'estinzione dei debiti perché la ricorrente non ha specificamente indicato la documentazione atta a dimostrarlo; la Corte d'appello aveva invece motivato che i documenti prodotti riguardavano debiti diversi da quelli del processo. È stato ribadito il principio secondo cui il legale rappresentante risponde anche per carenza di vigilanza e gli elementi probatori (inoltro telematico dei modelli F24 da parte di Picone, indicazione del suo codice fiscale, ricostruzione delle indebite compensazioni) fondano il concorso di Verde Filomena. La richiesta di revoca della confisca è stata rigettata in mancanza della prova del pagamento dei debiti specifici. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono state giudicate generiche e prive di puntuale critica alla motivazione impugnata. Conseguentemente, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e ordinato il pagamento delle spese oltre il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso morale/di istigazione tra più soggetti: la Corte ha ritenuto che l'indicazione del terzo (Picone) nell'F24 e la complicità organizzativa siano indizi idonei a provare il concorso dell'imputata.

  • art. 10‑quater del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul delitto di indebita compensazione e omessa dichiarazione/versamento; la Corte ha confermato la responsabilità del legale rappresentante della società anche per violazione del dovere di vigilanza quando non prova di essere solo un "uomo di paglia".

  • art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Invocato dalla difesa in relazione all'estinzione dei debiti; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha verificato che la documentazione prodotta non si riferiva ai debiti oggetto del processo.

  • art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato nella ricostruzione dei fatti in relazione all'utilizzo del credito IRPEF in compensazione; ha fornito il contesto tecnico per qualificare il credito come fittizio e la compensazione come indebita.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiesto dalla difesa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la richiesta è stata rigettata dalla Corte d'appello e tale decisione non è stata ritenuta viziata in cassazione.

  • art. 240 e ss. cod. pen. e art. 322‑ter cod. pen.

    Norme richiamate in relazione a reati e misure patrimoniali; la Corte ha respinto le censure sulla confisca in assenza di prova che il pagamento riguardasse gli specifici debiti confiscati.

  • art. 12‑bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata nella censura difensiva; la Corte ha valutato complessivamente che le deduzioni non superavano il vaglio di specificità richiesto in cassazione.

  • artt. 62‑bis, 132, 133, 163 cod. pen.

    Norme in materia di valutazione delle attenuanti, determinazione della pena e sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ha confermato la motivazione che ha negato la sospensione per la gravità e modalità fraudolente dell'operazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato nella requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; segnalazione procedurale nell'atto del P.M.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Citada per escludere la responsabilità della parte nell'origine dell'inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha comunque dichiarato l'inammissibilità senza ravvisare colpa della parte.

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società può rispondere penalmente per reati tributari anche per carenza di vigilanza: la carica impone l'obbligo di controllare la correttezza delle operazioni fiscali e di impedire condotte fraudolente.
  • Per ottenere la revoca di una confisca o dimostrare l'estinzione di debiti oggetto di procedimento penale è necessario produrre documentazione specifica e riferibile con certezza ai debiti confiscati; documenti generici o relativi a debiti diversi non sono sufficienti.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è fondamentale contestare in modo puntuale e motivato i passaggi argomentativi della sentenza impugnata: censure generiche o ipotetiche sono dichiarate inammissibili.
  • L'utilizzo di terzi per effettuare pagamenti o compilazioni (es. indicazione del codice fiscale di un terzo nell'F24) può essere valutato come indizio di complicità o di volontà di eludere responsabilità, se collegato ad altri elementi fattuali.
  • La mera esistenza di vantaggi economici non basta automaticamente a escludere la responsabilità: la valutazione del concorso e dell'istigazione richiede l'esame complessivo degli elementi probatori e delle modalità operative.
  • Le richieste di integrazione dell'istruttoria in sede d'appello o di revoca di misure patrimoniali devono essere formulate con indicazioni specifiche e supportate da prova seria; altrimenti i giudici possono ritenere che non sussistano elementi nuovi idonei a modificare il giudizio.
  • Nelle contestazioni sulla misura della pena e sulle attenuanti, il giudice valuta anche elementi prognostici (capacità a delinquere, gravità dell'operazione) e la semplice enunciazione di circostanze personali non può sostituire una critica motivata alla decisione.

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