Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la revoca del decreto di sequestro preventivo disposto sul patrimonio personale del Golfieri (per equivalente) in relazione a presunti profitti di reati tributari commessi dagli amministratori della società "Securities metronotte s.r.l." per gli anni 2013-2017. Il sequestro era stato disposto per un importo fino a € 7.534.395,24; a causa dell'incapienza del patrimonio sociale furono sequestrati beni personali per circa € 375.000. Il ricorrente ha dedotto che il giudice non abbia adeguatamente motivato il "periculum in mora" specifico richiesto per il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, e ha censurato l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'impossibilità di procedere al sequestro diretto renderebbe di per sé sufficiente il presupposto per il sequestro per equivalente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure del Golfieri e ha confermato che il Tribunale di riesame ha integralmente e correttamente applicato i principi fissati dalle Sezioni Unite (sentenza "Ellade"): il periculum in mora, necessario per giustificare l'anticipazione degli effetti ablativi della confisca, può essere desunto anche da elementi oggettivi quali la sproporzione tra l'entità del profitto contestato e la consistenza del patrimonio aggredibile (qui: valore del profitto stimato molto superiore ai beni sequestrati al ricorrente). La Corte ha dunque ritenuto che la motivazione, seppure succinta, fosse idonea a dimostrare l'"ampia insufficienza" del patrimonio personale del Golfieri e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. U. S.C. - sentenza Ellade, n. 36959 del 24/06/2021
il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora"
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede una motivazione specifica sul periculum in mora; il periculum può essere dedotto sia da elementi oggettivi (es. sproporzione quantitativa tra profitto e patrimonio aggredibile) sia da elementi soggettivi (comportamenti dispositivi dell'onerato).
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il decreto motivi anche il periculum in mora quando la confisca è anticipata rispetto al giudizio di merito.
Art. 240 cod. pen.
Disciplina della confisca del profitto e del prezzo del reato; la confisca per equivalente è strumento residuale applicabile quando la confisca diretta del profitto non è possibile.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) richiede sempre una motivazione sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la decisione di merito e perché sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- La confisca per equivalente è residuale rispetto alla confisca diretta; tuttavia l'impossibilità di eseguire la confisca diretta (es. incapienza del patrimonio societario) può legittimare il sequestro per equivalente, purché sia adeguatamente motivata la necessita' anticipatoria.
- Il periculum in mora può essere fondato su elementi oggettivi (es.: entità del profitto vs consistenza patrimoniale aggredibile) o su elementi soggettivi (es.: condotte dispositive che fanno temere il depauperamento); non è sempre necessario che entrambi siano presenti.
- Una motivazione succinta ma che evidenzi chiaramente l'insufficienza quantitativa del patrimonio aggredibile rispetto al profitto contestato può essere sufficiente a giustificare il sequestro per equivalente; la difesa dovrebbe quindi fornire dati e documentazione che dimostrino la reale idoneità del patrimonio a coprire il creditore erariale.
- In sede di impugnazione il giudice d'appello può integrare e completare la motivazione del Gip; tuttavia la decisione deve comunque rispettare i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare.
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