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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10 del DPR n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere imposte) per gli anni d'imposta 2012-2016. Ha dedotto sei motivi: 1) violazione per mancato riconoscimento del bis in idem rispetto a un decreto penale del Gip di Treviso (8/10/2018) relativo all'omessa presentazione della dichiarazione per il 2015; 2) prescrizione per i reati riferiti agli anni 2012 e 2013; 3) insussistenza del fatto (sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo); 4) violazione dell'art. 533 c.p.p. per non aver assolto in presenza di ragionevoli dubbi; 5) vizio di notifica dell'avviso di conclusione indagini al difensore fiduciario (notificato invece al difensore d'ufficio); 6) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano manifestamente infondati o inammissibili. In particolare: il presunto bis in idem è escluso perché il decreto penale del 2018 riguardava un diverso illecito (omessa presentazione della dichiarazione 2015) con condotta ed evento differenti; la prescrizione non opera per gli anni 2012 e 2013, anche considerando che, ai sensi dell'art. 17 comma 1-bis del DPR n. 74/2000, i termini prescrizionali sono aumentati di un terzo (portando il termine a 10 anni); il reato di occultamento/distruzione è integrato anche se l'accertamento è poi avvenuto in parte tramite acquisizione documentale presso terzi, posto che è sufficiente che l'accertamento sia stato reso più difficoltoso; il dolo specifico è desumibile da elementi come la mancata presentazione delle dichiarazioni e il comportamento successivo; la notifica all'avvocato d'ufficio è legittima poiché la designazione di sé come difensore fiduciario è inefficace nel processo penale; la pena non è manifestamente eccessiva essendo fissata in prossimità del minimo edittale e coerente con la reiterazione del reato; il riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente escluso per carenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10 DPR n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere imposte; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'azione ha reso più difficoltoso l'accertamento tributario anche se taluni elementi sono poi stati acquisiti altrove

  • art. 17, comma 1-bis, DPR n. 74 del 2000

    Prevede l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali per taluni reati tributari; la Corte ha applicato tale aumento determinando termini prescrizionali di 10 anni per la fattispecie in oggetto, escludendo dunque la prescrizione per gli anni indicati

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiama il principio del divieto di nuovo processo per i medesimi fatti (bis in idem); la Corte ha interpretato che il bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona), mancante nel caso di specie

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di assoluzione in caso di ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificata, rilevando invece la presenza di elementi di prova che giustificavano la condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad obblighi di versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il bis in idem richiede identità sostanziale del fatto; condotte o eventi diversi (es. omissione di presentazione della dichiarazione vs distruzione di documenti) non configurano automaticamente il divieto di doppio processo.
  • Per i reati tributari disciplinati dal DPR n. 74/2000 i termini di prescrizione possono essere aumentati (art. 17, comma 1-bis): valutare sempre l'applicabilità dell'aumento quando si esamina la decorrenza della prescrizione.
  • L'integrazione del reato di occultamento/distruzione non richiede che l'accertamento sia del tutto impossibile, ma anche la sola maggiore difficoltà dell'accertamento fiscale può essere sufficiente a integrare la fattispecie.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da comportamenti successivi (ad es. mancata presentazione delle dichiarazioni, mancato pagamento delle imposte): l'assenza di documentazione e condotte omissive sono elementi indiziari rilevanti.
  • Nel processo penale la designazione di sé come difensore fiduciario è inefficace: l'imputato deve avere una difesa tecnica distinta, e la notifica può legittimamente essere fatta al difensore d'ufficio se quello fiduciario non è valido.
  • La valutazione della pena rientra in un ampio sindacato di merito: una pena fissata in prossimità del minimo edittale difficilmente è annullabile per eccesso, salvo evidente sproporzione; l'esclusione delle attenuanti generiche richiede la mancanza di elementi positivi che le giustifichino.

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