Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di oltre 12 tonnellate di pellet (810 confezioni da ~15 kg) importato dall'Egitto. Il sequestro si fondava sulla discrepanza tra le caratteristiche merceologiche reali (residuo di ceneri risultante dalla combustione superiore a quanto indicato in etichetta) e le indicazioni riportate, con possibile inganno dell'acquirente sulla qualità del prodotto. Il ricorrente ha dedotto che la sua dichiarata disponibilità a rietichettare/regularizzare le confezioni avrebbe eliminato il pericolo di commercializzazione di un prodotto diverso da quello etichettato e quindi reso inefficace il presupposto del sequestro; rilevava altresì che il giudice del riesame doveva valutare la perdurante attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: la mera dichiarazione di disponibilità a regolarizzare non costituisce un elemento sopravvenuto concreto idoneo a far venire meno il periculum in mora che giustificò il sequestro; la giurisprudenza citata a favore del ricorrente riguardava un caso diverso (rimozione temporanea dei sigilli e regolarizzazione effettivamente compiuta), mentre nel caso di specie non vi era stata richiesta né esecuzione di interventi concreti sulle merci. La Corte ha confermato che il giudice del riesame valuta le acquisizioni coeve e le sopravvenienze effettivamente documentate nell'udienza; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie provvisoriamente contestata: il comportamento commerciale che induce in errore l'acquirente sulla qualità del prodotto (discrepanza tra residuo di ceneri reale e quanto etichettato) integra il fumus del reato. La decisione osserva che la non nocività per la salute non esclude l'illiceità quando vi è ingannevolezza sulla qualità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.
Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 dicembre 2004, n. 49394
Precedente che ha ammesso, in diversa fattispecie di sequestro probatorio, la temporanea rimozione dei sigilli per consentire la regolarizzazione delle etichette e ha ritenuto che la regolarizzazione concreta possa evitare confisca/distruzione. La Corte ha ritenuto però quel precedente non applicabile al caso attuale perché la regolarizzazione lì era stata materialmente eseguita dopo autorizzazione; nella vicenda in esame non vi è stata alcuna richiesta o esecuzione analoga.
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2013, n. 39871
Principio secondo cui il giudice del riesame deve limitarsi alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emanazione dell'ordinanza e delle sopravvenienze effettivamente prodotte e documentate nell'udienza; la mera prospettazione di un futuro comportamento dell'indagato non è elemento favorevole sopravvenuto idoneo a revocare la misura.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di volontà dell'indagato di regolarizzare merci o etichette non è sufficiente a far cessare il periculum in mora che ha giustificato un sequestro: occorre una concreta e dimostrabile sopravvenienza (es. richiesta autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli e rietichettatura effettivamente eseguita).
- Il giudice del riesame valuta le acquisizioni coeve e le sopravvenienze effettivamente documentate: per ottenere la revoca bisogna produrre elementi concreti e contemporanei all'udienza di riesame.
- Anche se il prodotto non è nocivo per la salute, la discrepanza tra qualità dichiarata e qualità reale (es. residuo di ceneri) può integrare il fumus del reato e giustificare misure cautelari per il rischio di inganno dei consumatori.
- Se si intende chiedere la temporanea disponibilità dei beni per regolarizzarli, la via processualmente corretta è richiedere formalmente l'autorizzazione (es. rimozione temporanea dei sigilli al PM/GIP) e documentare l'intervento, anziché limitarsi a proposte future non attuate.
- In procedura cautelare, per convincere il giudice a revocare o alleggerire una misura occorre fornire prove e atti concreti (certificazioni tecniche, perizie, prove di conformità, documentazione della rietichettatura) che dimostrino l'effettiva eliminazione del pericolo.
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