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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07316/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia origina da un procedimento disciplinare forense avviato a seguito di esposti che segnalavano tre condotte attribuite a un avvocato: una falsa accusa di tentata estorsione a un collega, espressioni offensive pronunciate in udienza contro un collega e l'assunzione di un incarico in conflitto di interessi in una vicenda successoria. Il CDD aveva ritenuto sussistenti i capi 2 e 3, mentre il CNF aveva poi dichiarato prescritto il capo 3 e confermato la responsabilità per il capo 2, irrogando la censura. La Corte di cassazione, con la sentenza oggetto di revocazione, aveva rigettato il ricorso dell'avvocato, ritenendo applicabile al capo 2 la disciplina previgente sulla prescrizione disciplinare e considerando non maturata la prescrizione per effetto di atti interruttivi. Nel presente ricorso per revocazione, il professionista ha dedotto un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non prescritto il potere disciplinare, confondendo la sequenza temporale degli eventi e attribuendo rilevanza a fatti interruttivi interni al procedimento disciplinare che, a suo dire, sarebbero successivi a un esposto del 2014 e comunque intervenuti quando il termine quinquennale era già decorso. Il Procuratore generale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, osservando che la doglianza investiva in realtà una valutazione giuridica e apprezzamenti sugli atti di causa, non un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non individuasse con precisione un vero errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse in una contestazione della valutazione giuridica sulla decorrenza della prescrizione e sulla rilevanza degli atti interruttivi. Ha inoltre escluso la configurabilità dell'errore revocatorio perché la questione della prescrizione e dei fatti interruttivi era già stata oggetto di discussione nel precedente giudizio, sicché mancava il presupposto che il fatto supposto come erroneamente percepito non fosse stato punto controverso deciso dalla sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiama l'ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti previsti per l'errore di fatto revocatorio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è configurabile solo se il fatto supposto come esistente o inesistente non sia stato oggetto di discussione e di decisione

  • art. 2943 c.c.

    l'interruzione della prescrizione produce gli effetti propri previsti dalla disciplina generale delle obbligazioni

  • art. 2945 c.c.

    per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione

  • art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    nel regime previgente l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, senza un termine massimo complessivo come quello introdotto dalla legge professionale del 2012

  • art. 56 L. 31 dicembre 2012, n. 247

    il nuovo regime della prescrizione disciplinare, con termine massimo complessivo, non è applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata

  • art. 52 cod. deontologico forense

    divieto di usare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi

  • artt. 4 e 9 cod. deontologico forense

    richiamati nel capo disciplinare relativo alle frasi lesive dell'onore e del decoro di un collega

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se il provvedimento abbia supposto come esistente o inesistente un fatto decisivo in modo oggettivamente erroneo e il fatto non sia stato oggetto di dibattito e decisione nel precedente giudizio.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che in sostanza contesti la valutazione degli atti compiuta dal giudice o la qualificazione giuridica della decorrenza della prescrizione; in tali casi la censura attiene all'errore di giudizio.
  • Quando la prescrizione e gli eventuali atti interruttivi sono stati esaminati come punti controversi del giudizio, la loro eventuale errata valutazione non può essere riconsiderata in sede di revocazione.
  • In materia disciplinare forense, la disciplina della prescrizione applicabile va individuata in base al regime vigente al momento della condotta contestata, salvo diversa previsione di retroattività espressa; il sopravvenuto regime più favorevole o più rigoroso non si applica automaticamente ai fatti anteriori.
  • L'interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale secondo le regole generali del codice civile, salvo che la disciplina speciale preveda diversamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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