Cassazione Civile, Ordinanza n. 03827/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento riferita a 15 cartelle non pagate, concernenti tributi erariali e locali e, per alcune posizioni, crediti previdenziali. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che un precedente giudizio sull'annullamento di un'iscrizione ipotecaria fondata su alcune delle stesse cartelle avrebbe prodotto giudicato esterno sulla irregolarità della notifica delle cartelle e quindi sulla validità dell'intimazione; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione, contestando il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle previdenziali; 3) nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte, perché effettuata a mezzo posta senza relata e senza applicazione degli artt. 140, 148 e 149 c.p.c.; 4) erronea applicazione della prescrizione, assumendo che per alcune cartelle, in particolare per tasse automobilistiche, operasse il termine quinquennale e non decennale; 5) conseguente erroneità della statuizione sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che il precedente giudizio riguardava l'iscrizione ipotecaria e non l'intimazione di pagamento, e che la decisione richiamata non conteneva un accertamento vincolante sulla regolarità della notifica delle cartelle. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo sulla giurisdizione e comunque infondato per carenza di interesse. Ha respinto il motivo sulla notifica, affermando la validità della notifica postale eseguita dall'agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. 602/1973. Ha respinto anche il motivo sulla prescrizione, ribadendo che per IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro e, in generale, per i crediti tributari senza termine speciale, opera la prescrizione decennale, mentre per le tasse automobilistiche ha richiamato l'orientamento che esclude la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente nel caso esaminato. È stata confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno preclude il riesame solo delle questioni effettivamente decise e comuni ai due giudizi; non si estende a punti non accertati o a statuizioni meramente apodittiche.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non vi attribuisce un autonomo rilievo decisivo; la censura è ricondotta sostanzialmente al giudicato esterno.
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza delle censure secondo i relativi numeri.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella/intimazione da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata postale è valida secondo la disciplina speciale prevista dalla norma.
Invocati dal ricorrente, ma ritenuti non applicabili in luogo della disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica eseguita dall'agente della riscossione.
Richiamato rispetto alla condanna alle spese; la doglianza è respinta perché conseguenza della soccombenza.
Richiamato rispetto alla regolazione delle spese; la Corte non ravvisa errori nella statuizione impugnata.
La mancata opposizione entro i termini non comporta conversione automatica della prescrizione breve in decennale per gli atti di riscossione coattiva.
Costituisce il termine ordinario decennale applicabile ai crediti tributari per i quali la legge non prevede un termine speciale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali considerati dalla Corte, perché l'obbligazione tributaria è autonoma e unitaria anno per anno.
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
Per l'imposta di registro è richiamato come base del termine decennale di prescrizione della riscossione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno opera solo se il precedente giudizio abbia deciso un punto fondamentale comune alle due controversie; non basta la mera presenza di fatti in parte sovrapponibili se l'oggetto e il petitum dei giudizi sono diversi.
- Nel processo tributario il giudice di legittimità può verificare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno, ma solo entro i limiti delle questioni effettivamente coperte dalla decisione passata in giudicato.
- La notificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta è valida secondo la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, senza necessità di applicare le regole generali degli artt. 140, 148 e 149 c.p.c. se non nei casi previsti dalla legge.
- La mancata opposizione agli atti di riscossione non determina, di regola, la trasformazione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.
- Per i crediti tributari erariali, in assenza di una previsione speciale, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione; la regola quinquennale delle prestazioni periodiche non si estende automaticamente ai tributi, poiché ciascun debito d'imposta ha autonomia propria.
- Il motivo di ricorso in cassazione deve essere autosufficiente: se la censura richiede la verifica del contenuto di atti processuali o documenti, il ricorrente deve riportarne gli elementi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La statuizione sulle spese segue la soccombenza e non è censurabile quando il ricorso principale è integralmente infondato.
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