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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03827/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento riferita a 15 cartelle non pagate, concernenti tributi erariali e locali e, per alcune posizioni, crediti previdenziali. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che un precedente giudizio sull'annullamento di un'iscrizione ipotecaria fondata su alcune delle stesse cartelle avrebbe prodotto giudicato esterno sulla irregolarità della notifica delle cartelle e quindi sulla validità dell'intimazione; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione, contestando il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle previdenziali; 3) nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte, perché effettuata a mezzo posta senza relata e senza applicazione degli artt. 140, 148 e 149 c.p.c.; 4) erronea applicazione della prescrizione, assumendo che per alcune cartelle, in particolare per tasse automobilistiche, operasse il termine quinquennale e non decennale; 5) conseguente erroneità della statuizione sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che il precedente giudizio riguardava l'iscrizione ipotecaria e non l'intimazione di pagamento, e che la decisione richiamata non conteneva un accertamento vincolante sulla regolarità della notifica delle cartelle. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo sulla giurisdizione e comunque infondato per carenza di interesse. Ha respinto il motivo sulla notifica, affermando la validità della notifica postale eseguita dall'agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. 602/1973. Ha respinto anche il motivo sulla prescrizione, ribadendo che per IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro e, in generale, per i crediti tributari senza termine speciale, opera la prescrizione decennale, mentre per le tasse automobilistiche ha richiamato l'orientamento che esclude la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente nel caso esaminato. È stata confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame solo delle questioni effettivamente decise e comuni ai due giudizi; non si estende a punti non accertati o a statuizioni meramente apodittiche.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non vi attribuisce un autonomo rilievo decisivo; la censura è ricondotta sostanzialmente al giudicato esterno.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza delle censure secondo i relativi numeri.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella/intimazione da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata postale è valida secondo la disciplina speciale prevista dalla norma.

  • artt. 140, 148 e 149 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente, ma ritenuti non applicabili in luogo della disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica eseguita dall'agente della riscossione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla condanna alle spese; la doglianza è respinta perché conseguenza della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla regolazione delle spese; la Corte non ravvisa errori nella statuizione impugnata.

  • art. 2953 c.c.

    La mancata opposizione entro i termini non comporta conversione automatica della prescrizione breve in decennale per gli atti di riscossione coattiva.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario decennale applicabile ai crediti tributari per i quali la legge non prevede un termine speciale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali considerati dalla Corte, perché l'obbligazione tributaria è autonoma e unitaria anno per anno.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l'imposta di registro è richiamato come base del termine decennale di prescrizione della riscossione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno opera solo se il precedente giudizio abbia deciso un punto fondamentale comune alle due controversie; non basta la mera presenza di fatti in parte sovrapponibili se l'oggetto e il petitum dei giudizi sono diversi.
  • Nel processo tributario il giudice di legittimità può verificare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno, ma solo entro i limiti delle questioni effettivamente coperte dalla decisione passata in giudicato.
  • La notificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta è valida secondo la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, senza necessità di applicare le regole generali degli artt. 140, 148 e 149 c.p.c. se non nei casi previsti dalla legge.
  • La mancata opposizione agli atti di riscossione non determina, di regola, la trasformazione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.
  • Per i crediti tributari erariali, in assenza di una previsione speciale, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione; la regola quinquennale delle prestazioni periodiche non si estende automaticamente ai tributi, poiché ciascun debito d'imposta ha autonomia propria.
  • Il motivo di ricorso in cassazione deve essere autosufficiente: se la censura richiede la verifica del contenuto di atti processuali o documenti, il ricorrente deve riportarne gli elementi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La statuizione sulle spese segue la soccombenza e non è censurabile quando il ricorso principale è integralmente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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