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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8323/2021 del 24/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti (transazione fiscale ex art. 182-ter L. fall.), con conseguente cessazione dell'efficacia della sentenza impugnata. Non si è proceduto all’esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito IVA per il 2007 per complessivi € 10.000.000; l’Ufficio aveva erogato parzialmente € 7.679.559,86 lasciando un residuo di € 2.320.440,14. Alis propose ricorso per il silenzio-rifiuto del rimborso; le sezioni di merito avevano dato ragione alla società. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione sollevando questioni procedurali e di merito (presunta inammissibilità per decadenza a seguito di pagamento parziale, onere probatorio del contribuente rispetto a eventuali controcrediti, efficacia della fideiussione ex art. 38-bis DPR 633/1972 vs. ricorso al fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923, e carenze di motivazione dei giudici di merito). Prima della decisione di merito in Cassazione le parti hanno tuttavia concluso una transazione fiscale ex art. 182-ter legge fallimentare che prevede la rinuncia a tutti i giudizi pendenti tra loro, compreso il presente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    Citato in relazione ai termini e alle regole processuali tributario-cassazionarie (art. 19 e 21 evocati dai motivi), ma la Corte non ha deciso sul merito essendosi verificata la transazione che ha posto fine al contendere.

  • d.P.R. n. 633/1972

    art. 30, art. 38, art. 38-bis

    Richiamati riguardo al regime del rimborso IVA e alla fideiussione prevista dall'art. 38-bis; la controversia verteva anche sulla portata della fideiussione rispetto a eventuali pretesi crediti dell'Amministrazione.

  • r.d. n. 2440/1923

    Citato rispetto alla disciplina del fermo amministrativo come strumento utilizzabile dall'Amministrazione per soddisfare proprie ragioni creditorie; l'Agenzia sosteneva che il fermo amministrativo fosse stato legittimamente apposto e giustificasse il mancato rimborso.

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Norme richiamate nei motivi di cassazione come criteri per censurare la decisione di merito (violazione di legge e carenza di motivazione). La Corte non le ha esaminate nel merito per effetto della transazione.

  • codice civile

    Richiamato in relazione all'onere della prova (l'Agenzia sosteneva che fosse il contribuente a dover dimostrare l'inesistenza di ragioni che giustificassero il diniego).

  • legge fallimentare (o normativa sul concordato/transazione)

    Articolo invocato come base della transazione fiscale stipulata tra le parti che ha comportato la rinuncia ai giudizi e la cessazione della materia del contendere; la Corte ha dichiarato la cessazione in virtù dell'accordo negoziale.

Massime di principio

  • Se le parti concludono una transazione fiscale che comprende la rinuncia ai giudizi pendenti, la Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere e, in conseguenza, cessa l'efficacia della sentenza impugnata senza decidere sul merito delle questioni sollevate.
  • La transazione tra contribuente e Amministrazione, quando riguarda l’oggetto del giudizio, può determinare il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo anche in sede di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la compensazione delle spese processuali, salvo diverso accordo fra le parti.
  • Sussistono profili processuali separati rispetto al merito (es. presunta decadenza per pagamento parziale, onere della prova dei controcrediti, efficacia della fideiussione rispetto al fermo amministrativo): quando la causa viene definita per transazione, questi profili restano senza pronuncia e pertanto non costituiscono precedente vincolante.
  • In casi simili, prima di investire la Cassazione conviene valutare la possibilità di una transazione: essa può essere uno strumento efficace per rimuovere gli effetti di sentenze sfavorevoli o per chiudere definitivamente la controversia senza ulteriore rischio processuale.

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