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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8300/2021 del 24/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi: (1) censura per aver la Corte d'appello dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., un sesto motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale (ritiereche di ritenzione della caparra) per aver l'appellante semplicemente richiamato la comparsa conclusionale senza specificare i motivi; (2) vizi nella determinazione della decorrenza degli interessi riconosciuti sulla caparra restituita: la Corte d'appello aveva fissato il dies a quo al 1° settembre 1999 mentre gli attori nella domanda avevano chiesto interessi solo dal quindicesimo giorno dalla diffida dell'11 agosto 2000 (ossia dal 26/08/2000); (3) censura circa la compensazione delle spese di lite operata dalla Corte d'appello, ritenuta dal ricorrente priva di adeguata motivazione alla luce dell'esito parziale del gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato parzialmente la sentenza impugnata solo relativamente alla decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha disposto che gli interessi sulla somma già riconosciuta (euro 51.645,68) decorrono dal 26 agosto 2000 (quindicesimo giorno dalla diffida dell'11 agosto 2000). Ha confermato la compensazione delle spese dei due gradi di merito e ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità, rilevando la tardività del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Impone l'onere di specificazione dei motivi di appello: non è sufficiente il mero richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado per soddisfare i requisiti di specificazione

  • art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Individua i motivi di cassazione richiamati per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato i profili di violazione di legge e di mancata motivazione dedotti dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    Regola la libertà delle parti di proporre istanze ed eccezioni: richiamata in relazione alla valutazione delle richieste di interesse formulate in atti

  • art. 329 c.p.c.

    Disciplina la liquidazione degli interessi e la pronuncia di condanna al pagamento; citato nella doglianza relativa alla decorrenza degli interessi

  • art. 91 c.p.c.

    Stabilisce i criteri per la regolazione delle spese del giudizio: la Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese nei due gradi in relazione all'esito complessivo del giudizio

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese di lite quando il giudizio ha avuto esito parziale o equivoco: applicata per compensare le spese dei due gradi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la causa senza rinvio: usato per fissare la decorrenza degli interessi e chiudere la controversia

Massime di principio

  • In appello i motivi devono essere specificati: il richiamo generico alla comparsa conclusionale di primo grado non soddisfa l'onere di specificazione richiesto dall'art. 342 c.p.c.; occorre esporre almeno sinteticamente gli argomenti riproposti
  • La decorrenza degli interessi va riconosciuta nei limiti e con la decorrenza richiesti nelle domande introduttive; il giudice d'appello non può fissare una decorrenza più favorevole alla controparte se non è stata chiesta in modo valido e tempestivo
  • Se la Cassazione ritiene che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., evitando il rinvio e correggendo vizi di diritto relativi alla decisione impugnata
  • La compensazione delle spese può essere confermata quando l'esito complessivo del giudizio mostra una soccombenza reciproca o parziale delle parti; la motivazione della compensazione deve comunque risultare dall'esame dell'esito processuale
  • La tardività del controricorso in Cassazione può comportare l'irripetibilità (o altre conseguenze) circa le spese del giudizio di legittimità: è necessario rispettare i termini di notificazione anche nel controricorso
  • Per la domanda riconvenzionale (es. richiesta di ritenzione della caparra) è necessario che le parti la formulino e la difendano esplicitamente in tutti i gradi processuali: la mancata puntuale deduzione può portare al rigetto e ad esclusioni per inammissibilità in appello

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