Cassazione Civile, Sentenza n. 9704/2021 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al pagamento di canoni di locazione: Taurino aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni dovuti (luglio-dicembre 2012) su contratto di locazione commerciale; l'ASL oppose il decreto sostenendo di aver esercitato un recesso anticipato dal contratto (comunicato il 27/1/2012 con efficacia dal 1/7/2012) per "gravi motivi" legati alla riorganizzazione dei servizi (richiamando la legge regionale Puglia n.26/2006 e delibere aziendali). Il Tribunale di Brindisi accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Lecce confermò rigettando l'appello di Taurino. Taurino ricorse in Cassazione deducendo, tra l'altro, l'erronea qualificazione dei motivi di recesso come sopravvenuti e non prevedibili, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e l'illegittima revoca del gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Taurino, ritenendo illegittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'ASL perché i "gravi motivi" invocati erano prevedibili e ricollegabili a scelte e atti suscettibili di essere considerati al tempo del rinnovo della locazione; la Corte ha ritenuto che l'ASL, agendo iure privatorum, non poteva basare il recesso su determinazioni previste o prevedibili che avrebbero dovuto essere considerate con ordinaria diligenza al momento del rinnovo, e ha censurato l'apprezzamento esclusivamente dal punto di vista delle esigenze pubbliche dell'ASL. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rimessa al giudice di merito per nuovo esame; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Alla Corte d'appello rinviata spetta anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 1978, n. 392 (art. 27)
art. 27, comma 8 (consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento per gravi motivi)
La Corte conferma che l'art. 27 è applicabile anche ai contratti in cui il conduttore è un ente pubblico, ma precisa che i "gravi motivi" devono essere oggettivi, sopravvenuti e imprevedibili; non sono sufficienti valutazioni meramente discrezionali o prevedibili legate all'attività amministrativa
Legge 27 luglio 1978, n. 392 (art. 42)
art. 42 (riferimento ai contratti contemplati dalla legge)
I contratti indicati dall'art. 42 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 27; la qualificazione pubblicistica del conduttore non esclude l'applicazione dei principi privatistici relativi al recesso
Legge regionale Puglia n. 26 del 2006
richiamata nel motivo di riorganizzazione delle strutture
La Corte osserva che la mera esistenza di una legge regionale di riorganizzazione non costituisce di per sé motivo oggettivo e imprevedibile idoneo a giustificare il recesso anticipato se le relative esigenze erano prevedibili al momento del rinnovo del contratto
Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione corretta delle obbligazioni; la Corte valorizza il principio che la condotta delle parti e la prevedibilità degli eventi rilevano nell'apprezzamento della legittimità del recesso
Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: la Corte prende in considerazione l'affidamento del locatore e la condotta dell'ASL nella valutazione sull'ammissibilità del recesso
Codice di procedura civile (art. 645)
art. 645 c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo)
Norma processuale utilizzata dall'ASL per opporsi al decreto ingiuntivo originario ottenuto dal locatore
Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5)
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. (motivi di cassazione)
Articola i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo)
Codice di procedura civile (art. 380-bis.1)
art. 380-bis.1 c.p.c. (trattazione in adunanza camerale)
Richiama la procedura seguita in Cassazione con prima trattazione in camera di consiglio e successivo rinvio a udienza pubblica
Massime di principio
- Quando il conduttore è un ente pubblico che stipula un contratto mediante strumenti privatistici, l'esercizio del recesso anticipato ai sensi dell'art. 27 L. 392/1978 è comunque valutato secondo criteri privatistici: i "gravi motivi" devono essere oggettivi, sopravvenuti e imprevedibili al momento della costituzione o del rinnovo del rapporto
- La mera esigenza di riorganizzazione interna o il richiamo a norme di carattere programmatico (es. legge regionale) non è di per sé sufficiente a giustificare il recesso se tali esigenze potevano essere previste dall'amministrazione con ordinaria diligenza al momento del rinnovo del contratto
- Il comportamento della pubblica amministrazione (es. rinnovo tacito del contratto, ritardo nella comunicazione di atti interni) rileva ai fini della buona fede e dell'affidamento del locatore: omissioni o ritardi possono indebolire la legittimità del recesso
- Se i "gravi motivi" si sono manifestati prima del termine utile per dare la disdetta alla scadenza e il conduttore non ha esercitato la disdetta, tale condotta può essere interpretata come rinuncia a far valere successivamente quei motivi, salvo specifiche circostanze che dimostrino l'imprevedibilità o sopravvenienza effettiva
- In caso di dubbio sulla legittimità del recesso invocato da una pubblica amministrazione, i giudici di merito devono verificare se le ragioni addotte fossero effettivamente imprevedibili e incompatibili con la prosecuzione del rapporto locativo, non limitandosi a valutazioni interne o discrezionali dell'ente
- Procedimentalmente, la Cassazione può cassare la decisione di merito se valuta che quest'ultima abbia dato rilievo esclusivo alle esigenze pubbliche dell'ente locatario trascurando i principi privatistici del contratto e l'affidamento del locatore; in tal caso la causa viene rimessa al giudice di merito per nuovo esame
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