Cassazione Civile, Sentenza n. 9703/2021 del 13/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la declaratoria di inopponibilità dell'atto con cui Maurizio Rizzoli aveva trasferito alcuni immobili al "Trust RM" gestito da Trustandwealth S.r.l., azione promossa in revocatoria ordinaria da Dobank/Unicredit Leasing per pregiudizio ai creditori. In Cassazione venivano dedotti tre motivi principali: (1) nullità della chiamata in causa di Marina Righi operata dalla banca senza previa autorizzazione del giudice e quindi violazione delle norme sul contraddittorio; (2) errata qualificazione dell'atto di dotazione in trust come atto gratuito invece che oneroso (cioè che l'atto sarebbe stato finalizzato a scopi corrispettivi/garantitivi tra i coniugi); (3) omessa valutazione che gli immobili trasferiti fossero gravati da ipoteca e che il patrimonio residuo del disponente fosse sufficiente, sicché mancherebbe l'eventus damni richiesto per la revocatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iniziativa della banca di estendere il contraddittorio anche a Marina Righi quando la domanda centrale riguardava la nullità dell'atto istitutivo del trust, in quanto nella vicenda sussisteva un litisconsorzio necessario. Ha confermato che la dotazione di beni in trust per i bisogni della famiglia si qualifica, di regola, come atto a titolo gratuito (non soggetto a consilium fraudis, ma rilevante la sola scientia damni) analogamente alla costituzione del fondo patrimoniale, salvo elementi specifici che dimostrino una corrispettività. Ha inoltre affermato che la presenza di un'ipoteca sui beni trasferiti non esclude in linea di principio l'esistenza dell'eventus damni ai fini della revocatoria, poiché la valutazione è prognostica e la garanzia ipotecaria può essere efficacemente fatta valere in futuro; infine ha ritenuto irrilevante la mera pretesa parziale del patrimonio residuo se non valutata rispetto al momento e agli effetti dell'atto dispositivo. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Art. 111 Costituzione
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e al diritto al contraddittorio; Cassazione ha ritenuto compatibile l'integrazione del contraddittorio su iniziativa dell'attrice quando ciò è necessario per decidere sulla nullità del trust
Art. 183 cod. proc. civ.
Richiamato come norma del procedimento civile concernente memorie e attività istruttoria; rilevanza connessa alla fase in cui fu disposta integrazione del contraddittorio
Art. 269 cod. proc. civ.
Richiamato in tema di decisione senza ulteriore istruttoria e limiti del contraddittorio; contestazione sulla chiamata di terzi e relativa autorizzazione giudiziale
Art. 102 cod. proc. civ.
Richiamato implicitamente nel principio che l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 102 può avvenire anche su iniziativa dell'attore, rendendo superflua l'autorizzazione preventiva del giudice quando si renda necessaria la partecipazione dei litisconsorti
Art. 2901 cod. civ.
Norma centrale sulla revocatoria per atti a titolo oneroso o gratuito; la Corte ha interpretato che per il trust istituito per bisogni familiari sussiste normalmente la gratuità dell'atto, per cui non è richiesto il consilium fraudis ma è sufficiente la scientia damni
Art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova; i ricorrenti denunciavano omissione di esame di circostanze decisive ma la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito
Art. 2740 cod. civ.
Richiamato per il principio che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; utilizzato per argomentare l'irrilevanza di vicende patrimoniali successive rispetto alla valutazione ex ante del pregiudizio
Art. 167 cod. civ.
Citato per analogia: la costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia è qualificata dalla giurisprudenza come atto gratuito, e la Corte ha ritenuto applicabile la stessa logica al trust familiare
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato con riferimento agli oneri del contributo unificato per il processo di cassazione: la Corte ha disposto l'ulteriore pagamento da parte dei ricorrenti secondo la normativa vigente
Massime di principio
- Quando la domanda principale riguarda la validità genetica di un trust e coinvolge posizioni indivisibili, l'attore può integrare il contraddittorio chiamando beneficiari o altri soggetti rilevanti senza che sia necessariamente richiesta una preventiva autorizzazione del giudice; ciò vale specialmente se la partecipazione è necessaria per decidere la domanda.
- La dotazione di beni in trust per i bisogni della famiglia è di regola qualificata come atto a titolo gratuito e non come atto oneroso: per valutare gratuità/onerosità occorre guardare all'interesse sostanziale tra disponente e beneficiario, e non la mera forma esteriore.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, la presenza di ipoteca su beni trasferiti non esclude automaticamente l'eventus damni: la valutazione del pregiudizio è prospettica e considera la potenzialità che la garanzia venga fatta valere, rendendo l'atto idoneo a costituire pregiudizio anche se il bene è gravato.
- L'eventus damni rilevante per la revocatoria si valuta in relazione all'atto dispositivo stesso e al momento del suo compimento, con riferimento alla garanzia generica offerta dal complesso patrimoniale del debitore, non tramite analisi isolata di beni successivamente sopravvenuti.
- La distinzione tra azioni contro terzi e azioni che incidono sulla struttura interna del trust è rilevante: quando si discute la validità genetica dell'istituto (e non la sola opponibilità ai terzi) è più probabile che beneficiari e altri soggetti siano litisconsorti necessari.
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