L.R. Puglia 26/2006
Interventi in materia sanitaria(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 26/2006 disciplina interventi per la salute nei luoghi di lavoro, modifica la normativa su tutela degli animali d’affezione e randagismo e riorganizza il sistema dell’emergenza-urgenza 118, istituendo anche un dipartimento interaziendale regionale. Alcune disposizioni sono state successivamente modificate o superate; l’art. 2 è stato abrogato nel 2020.
Interventi regionali in materia sanitaria, con misure su salute nei luoghi di lavoro, randagismo e organizzazione dell’emergenza-urgenza 118
Interventi in materia sanitaria nella Regione Puglia
La legge regionale disciplina una serie di misure sanitarie e organizzative per la Regione Puglia, con particolare attenzione alla prevenzione nei luoghi di lavoro, all’emergenza-urgenza territoriale 118 e, originariamente, alla tutela degli animali d’affezione e al randagismo. Il testo consolidato riflette anche successive modifiche intervenute nel tempo.
Tutela della salute nei luoghi di lavoro
La Regione individua interventi straordinari per rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le aree di intervento riguardano:
- il potenziamento del sistema di sorveglianza basato sulla banca dati dei flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni;
- il rafforzamento della vigilanza e del controllo nei settori a più elevato indice infortunistico;
- la formazione e la promozione della sicurezza, anche con il supporto dei servizi di psicologia;
- il sostegno alla rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- l’informazione e l’assistenza alle microimprese e all’artigianato per l’integrazione dei lavoratori migranti;
- il coordinamento tra Dipartimento di prevenzione e ARPA mediante protocolli condivisi;
- l’applicazione del d.lgs. n. 277/1991, con realizzazione dei registri degli esposti;
- l’estensione del principio di precauzione ai lavoratori esposti a sostanze cancerogene o presunte tali.
Per attuare tali interventi, la Giunta regionale, nel DIEF, individua le risorse necessarie e definisce gli interventi strutturali e organizzativi, con attenzione all’incremento delle dotazioni organiche.
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
La disciplina originaria prevedeva modifiche alla legge regionale n. 12/1995, tra cui:
- informatizzazione e centralizzazione regionale dell’anagrafe canina, con sistema unitario ACIR;
- sterilizzazione dei cani randagi da parte dei servizi veterinari delle AUSL, con possibile reimmissione nel territorio di provenienza e copertura assicurativa comunale per eventuali danni;
- integrazione della commissione regionale con un rappresentante designato dall’ANCI Puglia;
- istituzione di corsi di addestramento per le guardie zoofile e del relativo registro regionale;
- regole per canili, pensioni e allevamenti, con limite ordinario di 200 animali per i rifugi e le strutture assimilate, salvo strutture già autorizzate che proseguono a esaurimento;
- possibilità per i comuni di realizzare rifugi con capienza superiore, previo parere ASL e a determinate condizioni.
Questa parte è però stata abrogata successivamente e non ha più efficacia applicativa.
Emergenza-urgenza 118: personale medico e incarichi
La legge disciplina l’accesso agli incarichi nel servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. È prevista la possibilità per il personale medico in possesso dell’attestato di idoneità di chiedere l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, con inserimento in elenchi aziendali utilizzabili dopo l’esaurimento delle procedure dell’Accordo collettivo nazionale. Sono regolati anche:
- i criteri per l’inserimento negli elenchi, rimessi al Comitato permanente regionale;
- la formazione aziendale per chi, pur avendo incarichi a termine, non possedeva l’attestato, con termine per l’organizzazione dei corsi fissato al 30 settembre 2006;
- l’accesso successivo agli elenchi e agli incarichi a tempo determinato per chi consegue l’attestato.
Le successive modifiche hanno previsto ulteriori requisiti e graduazioni, nonché priorità per gli incarichi provvisori 118 e P.P.I.T. in una fase di riassetto del servizio.
Inquadramento e stabilizzazione del personale 118
Sono previste disposizioni per il personale medico del 118 con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, con applicazione della normativa regionale richiamata e possibile inquadramento nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, nei limiti della dotazione organica. Il personale così inquadrato può operare sui mezzi di soccorso e nelle strutture di pronto soccorso e di medicina d’urgenza.
Per il personale autista di ambulanza coperto da rapporti precari, le aziende sanitarie devono attivare le procedure per la copertura a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica, secondo i criteri regionali richiamati.
Dotazione delle ambulanze e medicalizzazione
Nel servizio di emergenza territoriale 118 deve essere assicurata la medicalizzazione delle ambulanze. La Giunta regionale, nel DIEF, ridetermina la dotazione di ambulanze, il relativo organico e il piano di medicalizzazione.
Dipartimento interaziendale regionale per l’allarme e l’emergenza sanitaria
È istituito il Dipartimento interaziendale regionale di allarme ed emergenza sanitaria territoriale 118, struttura operativa interaziendale, trasmurale, interdipartimentale e trasversale, sovraordinata rispetto alle strutture del sistema 118.
L’organizzazione si articola su due livelli:
- Comitato del Dipartimento;
- Direttore del Dipartimento.
La sede operativa è individuata nell’AUSL BA/4 di Bari. Il Direttore è scelto tra i direttori di struttura complessa dell’area dell’emergenza in servizio presso le aziende sanitarie regionali, è nominato dalla Giunta regionale sentiti i direttori generali, dura tre anni ed è rinnovabile. L’incarico cessa per mancato rinnovo, esito negativo della verifica sui risultati o perdita del requisito di direzione di struttura complessa. La funzione è incompatibile con l’attività libero-professionale esterna.
Le spese di funzionamento sono determinate nel DIEF e assegnate all’AUSL BA/4. La Giunta regionale deve inoltre adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento sul modello organizzativo e di funzionamento del Dipartimento.
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