Cassazione Civile, Sentenza n. 9546/2021 del 12/04/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Tra il 2005 o 2006 e il 2008 l’avvocato era stato condannato in sede penale per avere, in concorso con un soggetto legato alla vittima da rapporti di convivenza e di coniugio con la madre, costretto ripetutamente una ragazza minorenne a subire atti sessuali violenti. La condanna iniziale a due anni di reclusione era stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che lo aveva assolto dall’imputazione di infedele patrocinio perché il fatto non sussiste e aveva rideterminato la pena per i reati sessuali in un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale. Dopo una sospensione cautelare disposta dall’Ordine nel dicembre 2014, il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva ritenuto sussistenti le violazioni deontologiche relative ai fatti sessuali e irrogato tre anni di sospensione; non aveva invece provveduto sul capo relativo all’infedele patrocinio. Il CNF aveva rigettato il reclamo dell’avvocato con sentenza dell’11 giugno 2020. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, l’avvocato ha censurato l’applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta, sostenendo che, in ragione del tempo dei fatti, dovesse applicarsi il regime previgente del R.D.L. n. 1578/1933, che prevedeva per la sospensione una durata da due mesi a un anno, e invocando il criterio della disciplina complessivamente più favorevole. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla gravità della condotta e sulla congruità della sanzione, denunciando anche una contraddizione motivazionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei termini indicati in motivazione e ha dichiarato inammissibile il secondo, poiché le censure motivazionali sollecitavano in sostanza un riesame del merito e dell’accertamento delle condotte. Ha cassato la sentenza del CNF limitatamente al motivo accolto e rinviato al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione. In sede di rinvio il CNF dovrà confrontare nel concreto e globalmente il regime disciplinare previgente e quello introdotto dalla L. n. 247/2012, applicando per intero quello complessivamente più favorevole all’incolpato e determinando, al suo interno, la sanzione adeguata alla gravità dei fatti. La Corte ha precisato che la pena di un anno e otto mesi di reclusione non comporta le interdizioni dai pubblici uffici che avrebbero fatto scattare le sanzioni disciplinari obbligatorie di radiazione o cancellazione previste dal regime previgente. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il Consiglio dell’Ordine è rimasto intimato.
Norme richiamate
La L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, dopo avere attribuito agli organi rappresentativi istituzionali il potere di adozione del Codice Dentologico e dopo avere fissato, nell’ultima parte del comma 5, il momento di transizione dall’operatività del vecchio al nuovo codice deontologico, ha disposto che la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d’illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del favor rei, superando il diverso criterio del tempus regit actum.
La successione tra le regole deontologiche e le relative sanzioni deve essere risolta applicando il favor rei, anche nei procedimenti pendenti all’entrata in vigore del nuovo codice, e non il criterio tempus regit actum.
art. 40 R.D.L. 1578/1933
L’art. 40, nel testo sostituito dalla L. 17 febbraio 1971, n. 91, art. 1. individua le “pene disciplinari” e statuisce che esse sono: 1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine; 2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43; 4) la cancellazione dall’albo; 5) la radiazione dall’albo.
La disciplina previgente contemplava, tra le sanzioni disciplinari, la sospensione dall’esercizio professionale da due mesi a un anno, oltre alla cancellazione e alla radiazione; tale quadro sanzionatorio va comparato globalmente con quello sopravvenuto per individuare il regime più favorevole nel caso concreto.
La pena applicata non comporta, ai sensi dell’art. 29 c.p., nè l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la di durata di cinque anni, nè, tampoco, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni disciplinari obbligatorie (“di diritto”), della radiazione e della cancellazione dall’albo previste dall’art. 42 del menzionato R.D.L..
La pena detentiva concretamente inflitta, pari a un anno e otto mesi, non determina le interdizioni dai pubblici uffici previste dall’art. 29 c.p.; non ricorrono quindi, per tale effetto, i presupposti delle sanzioni disciplinari obbligatorie di radiazione o cancellazione contemplate dal regime previgente.
art. 42 R.D.L. 1578/1933
La pena applicata non comporta, ai sensi dell’art. 29 c.p., nè l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la di durata di cinque anni, nè, tampoco, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni disciplinari obbligatorie (“di diritto”), della radiazione e della cancellazione dall’albo previste dall’art. 42 del menzionato R.D.L..
Le sanzioni di radiazione e cancellazione di diritto previste dall’art. 42 non sono applicabili quando la condanna penale non comporta le interdizioni dai pubblici uffici rilevanti ai sensi dell’art. 29 c.p.; resta distinta la possibile valutazione disciplinare non automatica secondo il regime previgente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è inammissibile perchè, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo, nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono, attraverso la denuncia di generici vizi motivazionali, nella inammissibile sollecitazione del riesame del merito della causa (accertamento della commissione delle condotte addebitate in sede disciplinare).
Il richiamo formale alla violazione di legge non rende ammissibile una censura che, nella sostanza, richieda alla Corte di cassazione un nuovo esame del merito e dell’accertamento dei fatti.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari forensi, la successione tra il codice deontologico previgente e quello entrato in vigore il 16 dicembre 2014 è regolata dal favor rei previsto dall’art. 65, comma 5, L. 247/2012, anche per i procedimenti in corso.
- La disciplina più favorevole deve essere individuata in concreto, con riferimento alla specifica vicenda disciplinare e mediante un confronto globale di tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione integrale di ciascun regime; non è consentito combinare disposizioni favorevoli tratte dai due regimi per costruire una disciplina terza.
- Una volta individuato il regime disciplinare complessivamente più favorevole, esso deve essere applicato integralmente, compresa la relativa disciplina delle sanzioni.
- La condanna penale determina le sanzioni disciplinari obbligatorie di radiazione o cancellazione previste dal regime previgente soltanto quando ricorrono i presupposti di interdizione dai pubblici uffici indicati dalle disposizioni applicabili; in mancanza, tali sanzioni automatiche non operano.
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