Cassazione Civile, Sentenza n. 9545/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Il ricorrente, pubblico dipendente con rapporto part-time non superiore al 50%, era stato iscritto all’Albo in base alla L. n. 662/1996. Con deliberazione del 22 gennaio 2007 il Consiglio dell’Ordine aveva ordinato la cancellazione per incompatibilità tra l’iscrizione e il rapporto di impiego pubblico; la decisione era stata confermata dal CNF e il ricorso contro di essa era stato rigettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 777/2014. Dopo tale pronuncia, il Consiglio dell’Ordine aveva accolto, con deliberazione dell’11 febbraio 2014, la richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio professionale. Con deliberazione dell’8 aprile 2015 era stato comunicato il preavviso di cancellazione per mancanza del requisito previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n. 247/2012 e, il 12 ottobre 2016, era stata disposta la cancellazione. Il CNF, con sentenza n. 195 depositata il 19 dicembre 2019 e notificata il 27 maggio 2020, aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente: da un lato, che l’incompatibilità prevista dall’art. 18 riguarderebbe l’esercizio della professione e non la mera iscrizione, e che la sospensione volontaria ex art. 20, comma 2, renderebbe quindi superflua la cancellazione; dall’altro, che l’art. 20, comma 1, relativo alla sospensione obbligatoria per determinate cariche istituzionali, dovrebbe essere applicato analogicamente alla sospensione facoltativa, anche per evitare una disparità di trattamento contraria all’art. 3 Cost. Ha inoltre sostenuto che la sospensione volontaria avrebbe modificato la situazione rispetto al giudicato del 2014. Nella memoria ha infine riproposto la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla funzione giurisdizionale del CNF, assumendo una violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per difetto di imparzialità e terzietà.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. I primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati: la sospensione volontaria prevista dall’art. 20, comma 2, incide sull’esercizio dell’attività professionale, ma non elimina né sospende le condizioni richieste per l’iscrizione all’Albo e non neutralizza le cause di incompatibilità degli artt. 17 e 18. L’art. 20, comma 1, disciplina una fattispecie diversa e non comparabile, poiché la sospensione obbligatoria per le specifiche cariche istituzionali mira a tutelare autonomia, indipendenza, terzietà e lealtà nell’esercizio di quelle funzioni; non è quindi estensibile analogicamente alla sospensione volontaria. La sospensione intervenuta dopo la sentenza n. 777/2014 non ha rimosso la causa di incompatibilità né mutato i requisiti per l’iscrizione. La questione di legittimità costituzionale relativa alla composizione e alle funzioni giurisdizionali del CNF è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte ha ribadito che il CNF, quando giudica in materia disciplinare, è un giudice speciale legittimamente operante e che le regole sulla nomina e sul procedimento assicurano le garanzie di difesa, indipendenza e imparzialità. Il COA è rimasto intimato, sicché non si è provveduto sulle spese del giudizio di legittimità. È stata disposta l’anonimizzazione dei dati ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. e), L. n. 247/2012
Tra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, della L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. e), indica l’insussistenza “di una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18”, disposizione, questa, che al comma 1, lett. d), prevede in modo espresso ed inequivoco che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
L’assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 18 è requisito per l’iscrizione all’Albo; il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la professione forense anche se svolto con orario limitato.
art. 18, comma 1, lett. d), L. n. 247/2012
Tra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, della L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. e), indica l’insussistenza “di una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18”, disposizione, questa, che al comma 1, lett. d), prevede in modo espresso ed inequivoco che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
La professione forense è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a orario limitato; tale incompatibilità rileva per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.
art. 20, comma 2, L. n. 247/2012
Di contro, il dato letterale contenuto nell’art. 20, comma 2, che fa riferimento all’Avvocato, la sua ratio, che è quella di consentire al professionista iscritto all’Albo di scegliere di sospendere temporaneamente l’esercizio dell’attività professionale, e la lettura sistematica della norma con le disposizioni, contenute negli artt. 17 e 18 della stessa Legge, che regolano l’iscrizione all’Albo professionale, attestano in modo chiaro ed inequivoco che l’istituto della sospensione opera soltanto sul piano dell’esercizio dell’attività professionale, che può, come detto, a scelta dell’interessato, essere sospesa temporaneamente, e, ad un tempo escludono che la sospensione volontaria possa incidere sulle cause di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 1, lett. e) e dall’art. 18, comma 1, lett. d).
La sospensione volontaria riguarda soltanto l’esercizio temporaneo della professione e non incide sui requisiti per l’iscrizione né sulle cause di incompatibilità; non impedisce quindi la cancellazione quando tali requisiti manchino.
art. 20, comma 1, L. n. 247/2012
La disposizione contenuta del citato art. 20, comma 1, mira, infatti, a rafforzare, attraverso obbligatoria imposizione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, l’autonomia, l’indipendenza, la terzietà e la lealtà dell’Avvocato iscritto all’Albo nell’assolvimento delle funzioni correlate ai ruoli propri delle figure istituzionali indicate.
La sospensione obbligatoria è prevista per le specifiche cariche istituzionali indicate dalla legge allo scopo di tutelare autonomia, indipendenza, terzietà e lealtà nell’esercizio delle relative funzioni; tale disciplina è distinta dalla sospensione volontaria.
art. 3 Cost.
La disposizione contenuta del citato art. 20, comma 1, mira, infatti, a rafforzare, attraverso obbligatoria imposizione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, l’autonomia, l’indipendenza, la terzietà e la lealtà dell’Avvocato iscritto all’Albo nell’assolvimento delle funzioni correlate ai ruoli propri delle figure istituzionali indicate. Essa regola, quindi, fattispecie del tutto incomparabili con quella disciplinata nel comma 2, relativa all’Avvocato che, avendo i requisiti per l’iscrizione all’Albo, decida volontariamente di sospendere l’esercizio della sua attività professionale
Non è irragionevole, ai fini del principio di uguaglianza, la diversa disciplina della sospensione obbligatoria connessa a determinate cariche istituzionali e della sospensione volontaria: le fattispecie sono incomparabili per presupposti e finalità.
art. 111 Cost.
Va, pertanto, ribadito che: il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; le norme che lo concernono, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all’indipendenza del giudice ed all’imparzialità dei giudizi; infatti l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza; è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento giurisdizionale innanzi al Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (Corte Cost. sent. n. 284 del 1986); l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza.
Le disposizioni sulla funzione giurisdizionale del CNF non contrastano con l’art. 111 Cost.: il metodo elettivo e le regole del procedimento garantiscono difesa, indipendenza e imparzialità; la coesistenza di funzioni amministrative e giurisdizionali non è di per sé lesiva dell’indipendenza.
art. 24 Cost.
Va, pertanto, ribadito che: il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; le norme che lo concernono, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all’indipendenza del giudice ed all’imparzialità dei giudizi; infatti l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza.
Le regole di nomina e di svolgimento del procedimento davanti al CNF, secondo la Corte, assicurano anche la garanzia del diritto di difesa; la questione di illegittimità costituzionale prospettata è stata quindi respinta.
art. 2909 c.c.
anche a non ritenere applicabile il principio di cui all’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, la sentenza n. 777 costituiva, nondimeno, una affermazione obiettiva sul non diritto del ricorrente a conservare l’iscrizione nell’albo degli avvocati in assenza della rimozione della causa di incompatibilità, affermazione che spiegava efficacia riflessa anche nel giudizio promosso avverso la Delib. COA di Torino 12 ottobre 2016
La sentenza precedente aveva comunque affermato il difetto del diritto a conservare l’iscrizione in assenza della rimozione dell’incompatibilità; la successiva sospensione volontaria, non rimuovendo tale causa, non consentiva di superare quell’accertamento.
D.Lgs. n. 382/1944
Va, pertanto, ribadito che: il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; le norme che lo concernono, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all’indipendenza del giudice ed all’imparzialità dei giudizi;
Il CNF, quando pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito dal D.Lgs. n. 382/1944 e legittimamente operante; le disposizioni sulla nomina e sul procedimento assicurano le garanzie proprie della funzione giurisdizionale.
sesta disposizione transitoria della Costituzione
Va, pertanto, ribadito che: il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione;
La Corte richiama la disposizione transitoria quale fondamento della legittima persistente operatività del CNF come giudice speciale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
In caso di rigetto del ricorso ricorrono le condizioni processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.Lgs. n. 196/2003, art. 52
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, va disposta l’anonimizzazione dei dati.
La Corte dispone l’anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense prevista dall’art. 20, comma 2, L. n. 247/2012 incide soltanto sull’esercizio dell’attività e non sui requisiti per l’iscrizione all’Albo; non impedisce la cancellazione quando manchino i requisiti o sussista una causa di incompatibilità.
- La sospensione obbligatoria prevista dall’art. 20, comma 1, L. n. 247/2012 per determinate cariche istituzionali non è estensibile analogicamente alla sospensione volontaria: le discipline riguardano situazioni non comparabili e perseguono finalità differenti.
- Il CNF, quando esercita la funzione giurisdizionale in materia disciplinare, è un giudice speciale legittimamente operante; le garanzie sulla nomina dei componenti e sul procedimento sono idonee ad assicurare diritto di difesa, indipendenza e imparzialità, e la mera coesistenza di funzioni amministrative e giurisdizionali non determina di per sé una lesione dell’indipendenza.
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