Cassazione Civile, Sentenza n. 9548/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promosse il 3 luglio 2019 un’azione disciplinare nei confronti del magistrato, contestandogli due addebiti. Il capo A) riguardava l’iscrizione a modello 45 di notizie relative a indagini sulla società calcistica locale e presunti contatti con il suo presidente, che sarebbero consistiti in una consulenza politico-amministrativa diretta a evitare conseguenze penali al sindaco, nonché l’omessa iscrizione a modello 21 dei responsabili della mancata rimozione di strutture amovibili dello stadio. Per tale addebito il CSM assolse il magistrato, non ravvisando un intenzionale indebito vantaggio o danno. Il capo B) riguardava l’omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato dei responsabili della mancata rimozione delle strutture, nonostante la conoscenza dell’autorizzazione temporanea, della sua scadenza e della diffida della Soprintendenza. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 79/2020 depositata l’8 luglio 2020, ritenne sussistente il capo B) e applicò la censura, reputando la condotta una grave e inescusabile violazione di legge: la notizia era stata iscritta a modello 45 anziché a modello 21 o 44 e vi erano stati compiuti atti d’indagine. Il magistrato ricorse per cassazione con quattro motivi. Con il primo denunciò l’erronea applicazione della disciplina sull’iscrizione della notitia criminis e la carenza di motivazione, sostenendo che mancavano una notizia di reato e una comunicazione della polizia giudiziaria e che la decisione non individuava la fattispecie criminosa né valutava gli elementi a discarico, inclusa la sospensione della diffida. Con il secondo censurò l’affermazione che l’iscrizione a modello 45 e gli approfondimenti svolti fossero illegittimi, richiamando la necessità di verificare la qualificazione della segnalazione prima dell’iscrizione in altro registro. Con il terzo contestò l’interpretazione del requisito dell’inescusabilità, deducendo che l’omessa rimozione poteva ricondursi a diverse fattispecie e richiedeva una valutazione giuridica non automatica. Con il quarto denunciò motivazione apparente o illogica e omesso esame di elementi documentali e fattuali: le procedure comunali avviate per rimuovere le strutture, la sospensione della diffida disposta dal TAR Calabria, le comunicazioni del sindaco e l’assenza di segnalazioni di reato da parte dei Carabinieri.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato non esaminabili le note d’udienza depositate dal ricorrente il 9 febbraio 2021, perché pervenute oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza. Hanno accolto il primo e il quarto motivo, congiuntamente esaminati, e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza disciplinare è stata ritenuta carente perché aveva fondato la grave violazione dell’obbligo di iscrizione anche su elementi estranei al capo B), senza contraddittorio, e aveva omesso di valutare documenti e circostanze potenzialmente decisivi per stabilire se fosse stata acquisita una notizia oggettivamente riconducibile a una determinata fattispecie di reato e se l’errore fosse grave e inescusabile. In particolare, andavano esaminati l’avvio delle procedure per la rimozione prima della scadenza, la sospensione dell’efficacia della diffida da parte del TAR e la mancata segnalazione di notizie di reato da parte dei Carabinieri. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato gli atti alla Sezione disciplinare del CSM; ha compensato le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)
integra la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), l’inadempimento da parte del pubblico ministero dell’obbligo di procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell’acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata (corsivo aggiunto ndr) fattispecie di reato
L’illecito disciplinare per omessa iscrizione presuppone l’acquisizione di una notizia che, sul piano oggettivo, sia idonea a essere ricondotta a una determinata fattispecie di reato; un sospetto generico o personale non è sufficiente.
art. 335 c.p.p.
integra la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), l’inadempimento da parte del pubblico ministero dell’obbligo di procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell’acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata (corsivo aggiunto ndr) fattispecie di reato
L’obbligo di iscrizione sorge quando sia acquisita una notizia oggettivamente idonea a configurare un fatto come reato; la verifica del presupposto richiede di valutare la concreta fattispecie e gli elementi disponibili, non la sola presenza di un sospetto.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)
la condotta del magistrato, tradottasi di attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell’ordine giudiziario
L’attività interpretativa o applicativa del magistrato assume rilievo disciplinare solo in presenza di errore macroscopico o negligenza grave e inescusabile, con le caratteristiche e l’idoneità lesiva indicate dalla Corte; la valutazione deve essere fondata su un esame motivato degli elementi pertinenti.
Massime di principio
- L’omessa iscrizione della notizia di reato può integrare l’illecito disciplinare del pubblico ministero soltanto quando sia stata acquisita una notizia oggettivamente idonea a ricondurre il fatto a una determinata fattispecie criminosa; non basta un sospetto generico o personale.
- Per valutare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione e l’eventuale negligenza disciplinare, il giudice deve esaminare e ponderare gli elementi documentali e fattuali pertinenti alla concreta configurabilità del reato e alla sua ascrivibilità soggettiva.
- La responsabilità disciplinare per l’attività interpretativa o applicativa del magistrato richiede un errore macroscopico o una negligenza grave e inescusabile; la decisione deve motivare in modo effettivo sugli elementi rilevanti e non può fondarsi su circostanze estranee all’incolpazione, rispetto alle quali non si è svolto il contraddittorio.
- Il vizio di carenza o apparenza della motivazione ricorre quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a fondamento della decisione o li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica; non basta che la valutazione delle prove sia difforme da quella auspicata dalla parte.
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