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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33414/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità, con sanzione pecuniaria di euro 184,62, annullato in primo grado dal Giudice di Pace di Avellino sulla base della mancata taratura e della mancata omologazione dell'apparecchio rilevatore di velocità. L'automobilista ha proposto appello limitatamente alla regolazione delle spese di lite; l'amministrazione ha spiegato appello incidentale sostenendo l'erroneità della decisione di merito e la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che non gravasse su di essa l'onere di provare in giudizio taratura ed efficienza dell'autovelox. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale avesse ignorato la giurisprudenza e i principi, anche costituzionali, che impongono all'amministrazione di effettuare e documentare i controlli periodici di funzionalità e taratura degli apparecchi di misurazione della velocità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, affermando che il Tribunale ha errato nella ripartizione dell'onere della prova. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, tutte le apparecchiature per la misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, e tale requisito non può essere surrogato da certificazioni di omologazione o conformità. È sufficiente, ai fini probatori, il certificato di taratura. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale indicato in dispositivo, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo il rinvio è indicato al Tribunale di Avellino, nonostante nel corpo della motivazione sia menzionato il Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Le misurazioni di velocità effettuate con apparecchi elettronici sono utilizzabili solo se il dispositivo sia sottoposto a periodiche verifiche di taratura e corretto funzionamento.

  • art. 45 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disciplina non esonera l'amministrazione dai controlli periodici di taratura e funzionalità delle apparecchiature di rilevazione della velocità.

  • art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Norma richiamata nel ricorso quale parametro processuale dell'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può essere posto a carico dell'opponente quanto ai controlli tecnici che l'amministrazione deve eseguire e documentare; il Tribunale ha fatto malgoverno di tale regola.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Ha inserito la disciplina richiamata per la trattazione camerale.

  • Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113

    Ha segnato il mutamento di orientamento: gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarati e verificati.

Massime di principio

  • Le apparecchiature destinate alla misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura e di corretto funzionamento; in mancanza, l'accertamento sanzionatorio non è assistito dalla necessaria affidabilità probatoria.
  • La prova dell'efficienza dello strumento non può essere sostituita da certificazioni di omologazione o conformità, perché tali documenti non equivalgono alla dimostrazione dell'avvenuta taratura periodica.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, non grava sull'opponente l'onere di provare in via positiva il malfunzionamento dell'apparecchio quando venga in rilievo la mancanza di prova dei controlli tecnici dovuti dall'amministrazione; il giudice deve correttamente applicare l'art. 2697 c.c. in relazione agli obblighi pubblici di verifica.
  • Il certificato di taratura costituisce prova sufficiente del requisito tecnico richiesto per l'utilizzabilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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