Sentenza del 25/09/2024 n. 25668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 63/1/2023, che aveva respinto il ricorso contro gli avvisi TARES 2013 e TARI 2014-2015 relativi alla superficie commerciale di 10.354 mq, già detassata per 10.297 mq dopo l’istanza del 18 gennaio 1997. Con nove motivi ha contestato, tra l’altro, la retroattività del mutato orientamento comunale, la decadenza, la violazione delle norme su rifiuti e imballaggi e la mancata considerazione della produzione e dello smaltimento autonomo di rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari e, in determinate condizioni, secondari. Ha inoltre lamentato omesse pronunce e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La controversia sulla tariffa ambientale 2012 era stata separata per difetto di giurisdizione tributaria e non risulta impugnata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo, relativi alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi, ha dichiarato assorbiti il sesto e l’ottavo e ha rigettato il primo, il secondo, il terzo, il settimo e il nono. Ha cassato la sentenza impugnata per la parte relativa a TARES 2013 e TARI 2014-2015 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché rivaluti la debenza dei tributi verificando la tipologia dei rifiuti, le superfici in cui si formavano e la prova del conferimento a operatori autorizzati. La Cassazione ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale UE. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio. Non è stata riconosciuta direttamente l’esenzione o la riduzione: l’esito è favorevole a METRO quanto alla cassazione e alla nuova valutazione, ma la debenza resta da decidere.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993, art. 62, comma 3
La riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari (qui dedotti), non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani.
La superficie può essere esclusa dalla tassazione nella parte in cui si formano rifiuti speciali, inclusi gli imballaggi terziari, purché il contribuente dimostri i presupposti dell’esclusione. Questi imballaggi non sono assimilabili ai rifiuti urbani.
Direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
Deve chiarirsi che la tesi sostenuta in dottrina circa la possibilità di assoggettare a privativa anche gli imballaggi terziari, alla luce del dettato dell'art. 221, comma 4, del codice dell'ambiente, non tiene conto della valenza decisiva dell'art. 195 del medesimo codice che fa salve le competenze statali generali in materia - l'importanza delle quali è stata ribadita, da ultimo, da Corte cost. n. 189/2021 - norma la quale finisce per neutralizzare la portata del suindicato art. 221 comma 4, dovendosi, quindi, ritenere certamente sussistente il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani sulla scorta della normativa vigente sopra richiamata.
La disciplina degli imballaggi distingue quelli primari, secondari e terziari. In particolare, gli imballaggi terziari non possono essere conferiti nel normale circuito comunale dei rifiuti urbani; per stabilire il trattamento applicabile occorre accertare la tipologia concreta degli imballaggi prodotti.
D.Lgs. 152/2006, artt. 195, 217, 218, 221 e 226, comma 2
In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della legge n. 146 del 1994, art. 39. Ne consegue che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario.
Gli imballaggi terziari e, se manca la raccolta differenziata, quelli secondari non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani. Il giudice tributario deve disapplicare i regolamenti comunali nella parte in cui prevedano tale assimilazione.
D.L. 201/2011, art. 14, commi 10 e 11
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Per la TARES la superficie in cui si formano di regola rifiuti speciali è esclusa se il produttore prova che li ha trattati secondo legge. Il giudice deve identificare la superficie e i rifiuti interessati, non limitarsi a constatare genericamente che non è stata provata l’esclusiva produzione di rifiuti speciali.
Legge 147/2013, art. 1, commi 641 e 642
La riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari (qui dedotti), non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani.
La TARI riguarda locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; la superficie in cui si formano continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali può essere esclusa, se il produttore ne prova la natura, la localizzazione e il corretto smaltimento a proprie spese.
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".
Nel processo tributario le contestazioni che delimitano l’esame giudiziale devono essere dedotte nel ricorso introduttivo. I motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei casi previsti dalla norma, tra cui il deposito di documenti non conosciuti.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267
Nella specie, i principi enunciati dalla Corte e la piana lettura delle norme non giustificano dubbi interpretativi tali da determinare il rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea.
Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a rinviare la questione alla Corte UE quando la corretta interpretazione è chiara o già definita dalla giurisprudenza europea e non sussistono ragionevoli dubbi interpretativi.
Massime di principio
- Chi chiede l’esclusione di una superficie dalla tassa sui rifiuti deve provare, in modo circostanziato, la natura dei rifiuti prodotti, le aree in cui si formano e il loro trattamento o conferimento a soggetti autorizzati. La mera allegazione di uno smaltimento autonomo non basta.
- Gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito comunale dei rifiuti urbani; lo stesso vale per gli imballaggi secondari quando non è attiva la raccolta differenziata. La qualificazione non può però essere presunta in base alla sola attività di commercio all’ingrosso: va accertata la tipologia effettiva degli imballaggi.
- Per TARES e TARI occorre applicare la disciplina propria di ciascun tributo e individuare concretamente le superfici interessate. La TARES considera la parte in cui si formano di regola rifiuti speciali; la TARI quella in cui si formano in via continuativa e prevalente, con i relativi produttori tenuti allo smaltimento.
- La precedente detassazione riconosciuta dal Comune non impedisce di per sé una successiva imposizione se ne ricorrono i presupposti e l’atto è adottato nei termini di legge. L’affidamento può incidere su sanzioni, interessi o altri effetti accessori, ma non elimina automaticamente il tributo dovuto in base ai presupposti oggettivi.
- Nel processo tributario l’eccezione di decadenza deve essere proposta tempestivamente e nei modi processuali previsti; non può essere introdotta per la prima volta in una memoria successiva se ciò amplia inammissibilmente i motivi del ricorso.
- La decisione di cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo dell’esenzione: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e determinare se, e per quale parte della superficie, siano provati i presupposti della riduzione.
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