Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/09/2024 n. 25642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso dell’addizionale IRES per il settore petrolifero e del gas (Robin tax), versata per i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. Le istanze erano state presentate il 29 dicembre 2015. Con un unico motivo ha denunciato la violazione dell’art. 81, commi 16-18, del D.L. n. 112/2008, di norme costituzionali e della legge n. 87/1953: a suo avviso, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della Robin tax avrebbe dovuto consentire il rimborso per tutti i rapporti ancora pendenti, compresi quelli relativi a periodi anteriori alla pronuncia della Consulta. Ha inoltre contestato che il momento decisivo fosse il periodo d’imposta, anziché la data del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR del Veneto, che aveva respinto l’appello della società e confermato il primo grado. Ha stabilito che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 ha eliminato la Robin tax dall’ordinamento solo dal 12 febbraio 2015 e che il discrimine è il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, determinato dal verificarsi del presupposto impositivo nel relativo periodo d’imposta, non la data di liquidazione o di pagamento. Non spetta quindi il rimborso per le obbligazioni relative a periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015, anche se il versamento è avvenuto successivamente e il rapporto non era esaurito. La Corte ha inoltre rilevato che le censure costituzionali, nella sostanza, contestavano la pronuncia della Consulta, non impugnabile, e che la deduzione diretta della violazione di norme costituzionali in cassazione non è ammissibile senza una pertinente questione di legittimità costituzionale. Esclusa la rimessione alle Sezioni unite, ASCO ENERGY è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 12.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008 (Robin tax)

    In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 81 , co. 16, 17 e 18, del D.L. n. 112 /2008 , n. 112, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, escludendo pertanto il diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale opera dal 12 febbraio 2015. Per stabilire se l’imposta sia dovuta rileva il periodo d’imposta in cui è sorto il presupposto dell’obbligazione, non la data di liquidazione o di versamento; non è dunque rimborsabile l’addizionale relativa a periodi chiusi prima di quella data.

  • Art. 137, terzo comma, Cost.

    non è consentita la negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell' articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione"

    La Cassazione e i giudici di merito non possono disapplicare o rimettere in discussione la delimitazione temporale degli effetti stabilita dalla Corte costituzionale.

  • Art. 81 Cost.

    la Corte costituzionale ha, in ogni caso, ampiamente argomentato e deciso proprio in ragione di un bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco, affermando di dover tener conto degli effetti della propria pronuncia sugli altri principi costituzionali perché, quale custode della Costituzione nella sua integralità, deve evitare che la dichiarazione di incostituzionalità determini conseguenze paradossali, ovvero effetti ancor più incompatibili con la Costituzione

    La Consulta ha limitato nel tempo gli effetti della declaratoria anche considerando il bilanciamento dei principi costituzionali e le conseguenze sui conti pubblici; il giudice comune non può sostituire a tale valutazione una diversa interpretazione retroattiva.

  • Art. 24 Cost.

    la disciplina che consegue all'applicazione della suddetta sentenza della Consulta non deriva da (e non comporta) una limitazione del diritto di difesa in giudizio della contribuente, ma dipende da ragioni che attengono a monte alla sussistenza stessa del relativo diritto al rimborso

    La delimitazione temporale della pronuncia costituzionale non limita il diritto di difesa: incide sulla stessa esistenza del diritto sostanziale al rimborso per le obbligazioni anteriori.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara una norma illegittima con effetti solo da una data futura, i giudici devono rispettare tale limite e non possono estenderne gli effetti ai periodi precedenti sulla base della pendenza del rapporto o del contenzioso.
  • Per le imposte periodiche, se la norma istitutiva è stata espunta dall’ordinamento solo pro futuro, il momento decisivo è quello in cui, nel periodo d’imposta, si verifica il presupposto e sorge l’obbligazione; la data successiva di liquidazione o pagamento non sposta il discrimine temporale.
  • La pendenza di una domanda di rimborso o di un giudizio non attribuisce, da sola, il diritto alla restituzione: occorre verificare se l’obbligazione tributaria ricada nel periodo temporale coperto dagli effetti della pronuncia costituzionale.
  • Un ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una revisione indiretta degli effetti temporali fissati dalla Corte costituzionale, le cui decisioni non sono impugnabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.