Sentenza del 25/09/2024 n. 25637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ASCOPIAVE ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla domanda, presentata il 29 dicembre 2015, di rimborso dell’addizionale IRES (c.d. Robin tax) versata per i periodi d’imposta 2011-2014. Ha sostenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, pur avendo disposto la cessazione degli effetti della norma dal 12 febbraio 2015, dovesse applicarsi ai rapporti ancora pendenti e non esauriti, consentendo il rimborso anche per gli anni anteriori. Ha denunciato la violazione dell’art. 81, commi 16-18, del D.L. n. 112/2008, di disposizioni costituzionali e delle norme sulla giustizia costituzionale. La CTR del Veneto aveva respinto l’appello, confermando il primo grado.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha stabilito che la pronuncia costituzionale ha limitato espressamente la propria efficacia al futuro: il riferimento temporale decisivo è il periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione tributaria, non la data di liquidazione o di pagamento. Perciò non spetta il rimborso dell’addizionale relativa ai periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015, anche se il versamento è avvenuto dopo tale data e il rapporto non era esaurito. Le censure costituzionali dirette, formulate in modo generico e sostanzialmente rivolte contro la sentenza della Corte costituzionale, non consentono di disapplicarne gli effetti vincolanti. Confermata la decisione della CTR. ASCOPIAVE è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 16.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è stato disposto rinvio.
Norme richiamate
Art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008
«la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ art. 81 , commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 non faccia venir meno l’obbligazione tributaria sorta, per effetto di tale disposizione, nei periodi d’imposta del quale qui si controverte, anteriori alla espunzione della fattispecie legale astratta impositiva dall’ordinamento (dal 12 febbraio 2015)»
La Robin tax resta dovuta per le obbligazioni sorte nei periodi d’imposta anteriori al 12 febbraio 2015. La data del pagamento non modifica il periodo d’imposta cui l’obbligazione si riferisce.
Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015
«quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2015, ha spiegato, nella motivazione, che "gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", ed ha (nel dispositivo, come corretto) dichiarato l'illegittimità costituzionale "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", non può che avere inciso su tale effetto, ovvero sulla nascita dell'obbligazione, al momento nel quale la fattispecie concreta integri quella legale astratta impositiva.»
La declaratoria di illegittimità è stata limitata temporalmente dalla Corte costituzionale. Ai fini del suo ambito applicativo conta quando si è verificato il presupposto d’imposta e quindi è sorta l’obbligazione, non quando questa è stata liquidata o pagata.
Art. 137, terzo comma, Cost.
«non è consentita la negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell’ articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione"»
Il giudice comune non può neutralizzare o disapplicare la delimitazione temporale stabilita dalla Corte costituzionale, né contestare in via indiretta la sua decisione.
Art. 81 Cost.
«l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’ art. 81 Cost.»
Nel caso Robin tax, la tutela dell’equilibrio di bilancio è stata considerata dalla Corte costituzionale nel bilanciamento che ha giustificato l’efficacia solo pro futuro della declaratoria.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
«dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.»
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza della Corte costituzionale limita espressamente nel tempo gli effetti della declaratoria, il giudice comune deve rispettare tale limite anche nei rapporti ancora pendenti e non esauriti.
- Per stabilire se un’obbligazione tributaria rientra nel periodo anteriore o successivo alla decorrenza della declaratoria, occorre guardare al periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione, non alla data di liquidazione o di pagamento.
- Un versamento effettuato dopo la data di decorrenza della declaratoria non dà diritto al rimborso se riguarda un’obbligazione sorta in un periodo d’imposta precedente coperto dalla limitazione temporale.
- Una parte non può ottenere, attraverso il ricorso contro una decisione di merito, una sostanziale impugnazione o disapplicazione di una pronuncia della Corte costituzionale, che è definitiva e vincolante.
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