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Sentenza

Sentenza del 25/09/2024 n. 334 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2023, notificato il 15 dicembre 2023, relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato nel 2017 e compensato nel 2018, per € 47.744,17, oltre interessi e sanzioni pari al 100% dell’imposta. Ha contestato: la carenza di motivazione e l’assenza di competenza tecnica dell’Agenzia nel valutare il progetto senza il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE); l’uso del Manuale di Frascati per un’annualità precedente alla sua espressa introduzione normativa; l’applicazione di criteri non previsti dalla disciplina vigente nel 2017; e, nel merito, la valutazione dell’Ufficio circa l’assenza di innovatività e dei requisiti per qualificare le attività svolte come ricerca e sviluppo. L’Agenzia ha chiesto il rigetto, sostenendo che il credito fosse inesistente e che il Manuale di Frascati costituisse un legittimo supporto tecnico, senza che fosse obbligatorio acquisire un parere ministeriale.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria, con decisione del 27 agosto 2024, ha accolto il ricorso e annullato l’atto di recupero. Ha ritenuto che, quando la contestazione riguarda caratteristiche tecniche del progetto — in particolare la sua innovatività — l’Agenzia debba acquisire il parere tecnico del MiSE, pur non essendo tale richiesta espressamente prescritta da una norma, perché l’Ufficio non dispone delle competenze tecniche necessarie. L’assenza del parere rende illegittimo l’atto; gli altri motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.L. 145/2013

    La disciplina applicabile ai crediti R&S del periodo 2015-2019 è quella vigente per le annualità considerate; la decisione, tuttavia, non risolve nel merito la corretta qualificazione del progetto alla luce di tale disciplina.

  • Art. 1, comma 200, della Legge 160/2019

    Difatti il Legislatore, al fine di individuare le attività R&S agevolabili, ha effettuano un espresso rinvio alle lett. m), q), e J) del punto 15 del par.1.3 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C/198/01, nonché ai principi generali e dei criteri contenuti nel "MANUALE DI FRASCATI" e a quelli contenuti nel "MANUALE DI OSLO".

    La Corte rileva che il rinvio espresso ai Manuali di Frascati e di Oslo appartiene alla disciplina introdotta dal 2020; ciò è rilevante nel distinguere quella disciplina da quella applicabile ai periodi 2015-2019.

  • Art. 10 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Le contestazioni in discussione nell'odierna controversia, invece, risalgono ad annualità più risalenti (annualità 2017), in contrasto al principio di affidamento sancito dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

    La Corte considera rilevante il principio di affidamento rispetto all’utilizzo, per contestare un credito del 2017, di criteri interpretativi chiariti dall’Amministrazione in epoca successiva alla fruizione dell’agevolazione.

  • Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997

    L’atto impugnato aveva irrogato le sanzioni previste da questa disposizione nella misura del 100% del credito recuperato. La Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione del credito né la correttezza della sanzione, poiché ha annullato l’atto per la mancanza del parere tecnico del MiSE.

Massime di principio

  • Se il recupero di un credito d’imposta dipende da una valutazione tecnico-scientifica del progetto, e non da una semplice irregolarità formale o contabile, secondo questa decisione l’Agenzia deve acquisire il parere tecnico del MiSE; la sua assenza può comportare l’annullamento dell’atto.
  • Per i crediti R&S relativi a periodi anteriori al 2020 occorre distinguere la disciplina allora vigente dalla successiva normativa che richiama espressamente i Manuali di Frascati e di Oslo. La sentenza non stabilisce però che tali manuali siano sempre inutilizzabili come supporto interpretativo per le annualità precedenti.
  • L’annullamento è stato disposto per un vizio relativo al procedimento e alla valutazione tecnica; non equivale a una pronuncia che accerta che il progetto fosse effettivamente agevolabile o che il credito fosse spettante.
  • La decisione segnala che la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante può incidere sul regime sanzionatorio, ma non la risolve nel caso concreto, essendo gli altri motivi assorbiti.

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