Sentenza del 25/09/2024 n. 25664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento per Irpef 2009, con cui era stata tassata la plusvalenza ottenuta vendendo un immobile nel Comune di Ortovero, poiché la contribuente non vi aveva adibito l’alloggio a residenza principale per il periodo richiesto dall’art. 67 TUIR. A.A. ha proposto cinque motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato il rigetto del ricorso in primo grado: i primi due contestavano la regolarità della notifica dell’accertamento, sostenendo che il messo comunale non fosse legittimato e che l’incarico non fosse stato conferito dal dirigente competente; il terzo lamentava motivazione insufficiente della decisione d’appello, anche in relazione al contraddittorio nel procedimento di adesione; il quarto denunciava l’errata valutazione delle prove sull’uso abitativo dell’immobile e l’omesso esame di fatti decisivi; il quinto deduceva omessa pronuncia su tali circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: l’eventuale illegittimità della nomina del messo determina nullità, non inesistenza, della notifica e il vizio è sanato con efficacia retroattiva quando l’atto raggiunge il destinatario; l’avviso era stato consegnato personalmente alla contribuente, che non aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il terzo motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità né le ragioni della sentenza di primo grado richiamate dalla CTR né le critiche formulate in appello. Il quarto è inammissibile: la doglianza sulla violazione di legge mirava a una nuova valutazione delle prove e quella sull’omesso esame era preclusa dalla doppia conforme, non essendo state dimostrate differenze tra le ragioni fattuali delle decisioni di merito. Il quinto motivo è infondato, poiché la sentenza d’appello esponeva un percorso argomentativo comprensibile e la censura sollecitava una rivalutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 4.300 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna spesa è stata liquidata a favore del Comune, dato il controricorso inammissibile.
Norme richiamate
Ne consegue, in applicazione dell' art. 370 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, l'inammissibilità del ricorso. Da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, salva la facoltà di partecipare alla discussione orale.
Il controricorso non notificato non può essere considerato ammissibile; il resistente non può quindi svolgere le attività processuali conseguenti, pur potendo partecipare alla discussione orale.
Nell'ipotesi in cui la notificazione sia nulla e non giuridicamente inesistente, la nullità ben può essere sanata con efficacia ex tunc ai sensi dell' art. 156 cod. proc. civ., qualora l'atto abbia raggiunto l'effetto cui era preordinato.
Il vizio di nullità della notifica si sana retroattivamente quando l’atto raggiunge il suo scopo; nel caso concreto, la consegna personale dell’avviso alla contribuente ha assicurato la conoscenza dell’atto.
Art. 366, primo comma, n. 6, e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La denuncia dell'error in procedendo deve essere offerta alla Corte nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, da intendersi come corollario del principio di specificità dei motivi d'impugnazione, reso positivo nelle norme di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, c.p.c., sicché l'esame che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti e a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato e allegato.
Anche quando denuncia un errore processuale, il ricorrente deve individuare e allegare puntualmente gli atti rilevanti: la cognizione della Cassazione non supplisce alla mancata specificità del ricorso.
Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall' art. 348 - ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le rispettive motivazioni fattuali sono diverse.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il controllo di legittimità sull’omesso esame è circoscritto a un fatto decisivo e non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La notifica effettuata da un soggetto la cui nomina sia eventualmente illegittima è, di regola, nulla e non inesistente, se l’attività conserva gli elementi essenziali per essere riconosciuta come notificazione.
- La nullità della notifica di un avviso di accertamento può essere sanata quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza; chi eccepisce il vizio deve indicare anche quale concreto pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato.
- La motivazione d’appello per relationem è ammissibile, ma deve mostrare che i motivi di gravame sono stati effettivamente valutati; chi la contesta in Cassazione deve specificare la motivazione richiamata e le critiche d’appello che sarebbero rimaste senza risposta.
- Il ricorso per cassazione non permette di ottenere una nuova valutazione dei documenti e delle prove già esaminati dai giudici di merito, né di sostituire a quella ricostruzione una diversa versione dei fatti.
- In caso di doppia conforme, per denunciare l’omesso esame di un fatto occorre indicare le differenze tra le ricostruzioni fattuali delle due decisioni; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Le censure processuali in Cassazione devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza: occorre indicare gli atti e i documenti pertinenti e chiarire in che modo l’errore denunciato abbia inciso sulla decisione.
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